Ordinanza 120/2003 (ECLI:IT:COST:2003:120)
Massima numero 27609
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 10/04/2003; Pubblicazione in G. U. 16/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte e tasse - Tassa automobilistica - Pagamento per l’intero anno anziché proporzionalmente ai mesi di possesso del veicolo - Lamentata lesione del principio di capacità contributiva e del principio di eguaglianza - Difetto di rilevanza della questione per insussistenza 'ictu oculi' della pretesa impositiva - Manifesta inammissibilità.
Imposte e tasse - Tassa automobilistica - Pagamento per l’intero anno anziché proporzionalmente ai mesi di possesso del veicolo - Lamentata lesione del principio di capacità contributiva e del principio di eguaglianza - Difetto di rilevanza della questione per insussistenza 'ictu oculi' della pretesa impositiva - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 5, commi trentaduesimo, trentaseiesimo e trentanovesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, «in combinato disposto» con l'art. 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, n. 7307 «nella parte in cui prevede il pagamento della tassa automobilistica in un'unica soluzione per periodi annuali fissi anticipati senza prevedere che l'imposta sia dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui si è protratto il possesso del veicolo». Il rimettente, infatti, nel caso dedotto in giudizio, ha omesso di considerare, che, essendo tenuti al pagamento della tassa coloro che risultino proprietari alla data di scadenza del termine ultimo fissato per il pagamento, il ricorrente non era tenuto al pagamento dell'imposta poiché, a quella data, non risultava più proprietario dell'autoveicolo, avendo già provveduto all'annotazione della perdita di possesso. Pertanto, risultando la pretesa impositiva 'ictu oculi' destituita di fondamento, la questione sollevata appare priva di rilevanza.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 5, commi trentaduesimo, trentaseiesimo e trentanovesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, «in combinato disposto» con l'art. 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, n. 7307 «nella parte in cui prevede il pagamento della tassa automobilistica in un'unica soluzione per periodi annuali fissi anticipati senza prevedere che l'imposta sia dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui si è protratto il possesso del veicolo». Il rimettente, infatti, nel caso dedotto in giudizio, ha omesso di considerare, che, essendo tenuti al pagamento della tassa coloro che risultino proprietari alla data di scadenza del termine ultimo fissato per il pagamento, il ricorrente non era tenuto al pagamento dell'imposta poiché, a quella data, non risultava più proprietario dell'autoveicolo, avendo già provveduto all'annotazione della perdita di possesso. Pertanto, risultando la pretesa impositiva 'ictu oculi' destituita di fondamento, la questione sollevata appare priva di rilevanza.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/12/1982
n. 953
art. 5
co. 32
legge
28/02/1983
n. 53
art.
co.
decreto-legge
30/12/1982
n. 953
art. 5
co. 36
decreto-legge
30/12/1982
n. 953
art. 5
co. 39
decreto del Ministro delle finanze
25/11/1985
n. 7307
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte