Ordinanza 121/2003 (ECLI:IT:COST:2003:121)
Massima numero 27682
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 10/04/2003; Pubblicazione in G. U. 16/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza - Impiegati degli enti locali - Riscatto di periodi di studio a fini pensionistici - Corso universitario coincidente con il servizio militare - Richiesta continuatività del periodo da riscattare - Conseguente arbitraria riduzione del periodo riscattabile - Lamentata disparità di trattamento in relazione alla nuova normativa in materia e rispetto alla generalità dei dipendenti statali, nonché lesione del diritto previdenziale - Manifesta infondatezza della questione.
Previdenza e assistenza - Impiegati degli enti locali - Riscatto di periodi di studio a fini pensionistici - Corso universitario coincidente con il servizio militare - Richiesta continuatività del periodo da riscattare - Conseguente arbitraria riduzione del periodo riscattabile - Lamentata disparità di trattamento in relazione alla nuova normativa in materia e rispetto alla generalità dei dipendenti statali, nonché lesione del diritto previdenziale - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, terzo comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui stabilisce che la durata dei corsi universitari o equiparati – valutabile per il riscatto ai fini pensionistici, per i dipendenti degli enti locali cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 184 del 1997 – si considera "continuativa", con una riduzione del periodo riscattabile nel caso in cui tale periodo venga a coincidere con quello della prestazione del servizio militare. In materia di anzianità convenzionale, infatti, deve riconoscersi al legislatore una ampia discrezionalità, con il solo limite, sicuramente non violato nella specie, della non arbitrarietà. Indipendentemente, d'altra parte, da ogni valutazione circa l'esattezza dell'interpretazione della norma di cui all'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 184 del 1997, non applicabile 'ratione temporis' nel giudizio 'a quo', non può di per sé contrastare con il principio di eguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo: lo stesso fluire di questo, infatti, costituisce un elemento diversificatore delle situazioni giuridiche. Né nel giudizio costituzionale può rilevare, in quanto inconveniente di mero fatto, che la continuatività calcolata a ritroso risulti in un singolo caso più svantaggiosa di quella calcolata in avanti.
– Sul fluire del tempo come elemento diversificatore delle situazioni giuridiche, menzionate, 'ex multis', le sentenze n. 376/2001, n. 178 e n. 126/2000.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, terzo comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui stabilisce che la durata dei corsi universitari o equiparati – valutabile per il riscatto ai fini pensionistici, per i dipendenti degli enti locali cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 184 del 1997 – si considera "continuativa", con una riduzione del periodo riscattabile nel caso in cui tale periodo venga a coincidere con quello della prestazione del servizio militare. In materia di anzianità convenzionale, infatti, deve riconoscersi al legislatore una ampia discrezionalità, con il solo limite, sicuramente non violato nella specie, della non arbitrarietà. Indipendentemente, d'altra parte, da ogni valutazione circa l'esattezza dell'interpretazione della norma di cui all'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 184 del 1997, non applicabile 'ratione temporis' nel giudizio 'a quo', non può di per sé contrastare con il principio di eguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo: lo stesso fluire di questo, infatti, costituisce un elemento diversificatore delle situazioni giuridiche. Né nel giudizio costituzionale può rilevare, in quanto inconveniente di mero fatto, che la continuatività calcolata a ritroso risulti in un singolo caso più svantaggiosa di quella calcolata in avanti.
– Sul fluire del tempo come elemento diversificatore delle situazioni giuridiche, menzionate, 'ex multis', le sentenze n. 376/2001, n. 178 e n. 126/2000.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto legge
03/03/1938
n. 680
art. 69
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte