Ordinanza 122/2003 (ECLI:IT:COST:2003:122)
Massima numero 27683
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 10/04/2003; Pubblicazione in G. U. 16/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Arbitrato - Programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali - Controversie relative all’esecuzione di opere pubbliche - Devoluzione ad arbitri consentita per le sole controversie già instaurate ('ante' d.l. n. 180 del 1998) - Lamentata inefficacia delle clausole compromissorie già stipulate - Asserita lesione del principio del giudice naturale - Manifesta infondatezza della questione.
Arbitrato - Programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali - Controversie relative all’esecuzione di opere pubbliche - Devoluzione ad arbitri consentita per le sole controversie già instaurate ('ante' d.l. n. 180 del 1998) - Lamentata inefficacia delle clausole compromissorie già stipulate - Asserita lesione del principio del giudice naturale - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge n. 3 agosto 1998, n. 267, sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione. La norma denunciata, infatti – già scrutinata in riferimento al medesimo parametro costituzionale –, escludendo dal divieto di devoluzione ad arbitri le sole controversie per le quali sia stata già notificata la domanda di arbitrato alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 180 del 1998, fa puntuale applicazione del principio enunciato dall'art. 5 del codice di procedura civile, a tenore del quale la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda.
– In termini l'ordinanza n. 11/2003.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge n. 3 agosto 1998, n. 267, sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione. La norma denunciata, infatti – già scrutinata in riferimento al medesimo parametro costituzionale –, escludendo dal divieto di devoluzione ad arbitri le sole controversie per le quali sia stata già notificata la domanda di arbitrato alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 180 del 1998, fa puntuale applicazione del principio enunciato dall'art. 5 del codice di procedura civile, a tenore del quale la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda.
– In termini l'ordinanza n. 11/2003.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
11/06/1998
n. 180
art. 3
co. 2
legge
03/08/1998
n. 267
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte