Ordinanza 123/2003 (ECLI:IT:COST:2003:123)
Massima numero 27689
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 10/04/2003; Pubblicazione in G. U. 16/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Tributi locali - Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (tosap) - Criteri di determinazione della tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi e condutture - Assunto contrasto con i criteri fissati nella delega legislativa e violazione del principio della riserva di legge - Questione coincidente con altra già decisa - Manifesta infondatezza.
Tributi locali - Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (tosap) - Criteri di determinazione della tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi e condutture - Assunto contrasto con i criteri fissati nella delega legislativa e violazione del principio della riserva di legge - Questione coincidente con altra già decisa - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sollevata, in riferimento agli articoli 23 e 76 della Costituzione, in quanto detta norma, individuando i criteri per la determinazione della tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale, si sarebbe discostata dai principi direttivi di cui all'art. 4, comma 4, lettera b), numero 1), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, attribuendo sostanzialmente all'ente impositore il potere di imporre una prestazione patrimoniale di contenuto arbitrario. Relativamente, infatti, ad identica questione proposta in riferimento all'art. 76 della Costituzione, è stata già esclusa la violazione del parametro evocato, rilevandosi che alle ipotesi di occupazione degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili si applica, invece di quella denunciata, la disposizione di cui al numero 2) della citata lettera b), che pone il criterio della determinazione forfetaria delle tariffe, da conseguire attraverso parametri significativi. E' stata del pari già esclusa la violazione dell'art. 23 della Costituzione, sulla base della costante giurisprudenza secondo cui il principio della riserva di legge va inteso in senso relativo, con l'obbligo per il legislatore di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa.
- In termini, quanto alla lamentata violazione dell'art. 76 della Costituzione, menzionate la sentenza n. 96/2001 e l'ordinanza n. 95/2002.
- In tema di principio della riserva di legge, citata l'ordinanza n. 323/2001.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sollevata, in riferimento agli articoli 23 e 76 della Costituzione, in quanto detta norma, individuando i criteri per la determinazione della tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale, si sarebbe discostata dai principi direttivi di cui all'art. 4, comma 4, lettera b), numero 1), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, attribuendo sostanzialmente all'ente impositore il potere di imporre una prestazione patrimoniale di contenuto arbitrario. Relativamente, infatti, ad identica questione proposta in riferimento all'art. 76 della Costituzione, è stata già esclusa la violazione del parametro evocato, rilevandosi che alle ipotesi di occupazione degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili si applica, invece di quella denunciata, la disposizione di cui al numero 2) della citata lettera b), che pone il criterio della determinazione forfetaria delle tariffe, da conseguire attraverso parametri significativi. E' stata del pari già esclusa la violazione dell'art. 23 della Costituzione, sulla base della costante giurisprudenza secondo cui il principio della riserva di legge va inteso in senso relativo, con l'obbligo per il legislatore di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa.
- In termini, quanto alla lamentata violazione dell'art. 76 della Costituzione, menzionate la sentenza n. 96/2001 e l'ordinanza n. 95/2002.
- In tema di principio della riserva di legge, citata l'ordinanza n. 323/2001.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/11/1993
n. 507
art. 47
co. 1
decreto legislativo
15/11/1993
n. 507
art. 47
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 23/10/1992
n. 421
art. 4
co. 4 lettera b) numero 1