Ordinanza 124/2003 (ECLI:IT:COST:2003:124)
Massima numero 27690
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 10/04/2003; Pubblicazione in G. U. 16/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
27691
Titolo
Tributi locali - Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Determinazione del valore della produzione netta e indeducibilità dalla base imponibile delle imposte sui redditi - Assunta lesione del principio di uguaglianza - Carenza di motivazione in punto di rilevanza e non manifesta infondatezza e irrilevanza nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Tributi locali - Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Determinazione del valore della produzione netta e indeducibilità dalla base imponibile delle imposte sui redditi - Assunta lesione del principio di uguaglianza - Carenza di motivazione in punto di rilevanza e non manifesta infondatezza e irrilevanza nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, e 5, commi 1 e 2, ultima parte, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevate in riferimento agli articoli 3, 23 e 53 della Costituzione. La questione riguardante il predetto articolo 5, commi 1 e 2, ultima parte, non è, infatti, sorretta da alcuna motivazione in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza; quella relativa al predetto art. 1, comma 2, nella parte in cui prevede l'indeducibilità dell'IRAP dalla base imponibile delle imposte sui redditi, si riferisce al regime giuridico ed alla fase applicativa delle imposte sui redditi ed è perciò irrilevante nel giudizio 'a quo', avente ad oggetto una controversia in tema di rimborso dell'acconto IRAP.
– In tema, citate la sentenza n. 156/2001 e le ordinanze n. 426 e n. 103/2002 e n. 286/2001.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, e 5, commi 1 e 2, ultima parte, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevate in riferimento agli articoli 3, 23 e 53 della Costituzione. La questione riguardante il predetto articolo 5, commi 1 e 2, ultima parte, non è, infatti, sorretta da alcuna motivazione in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza; quella relativa al predetto art. 1, comma 2, nella parte in cui prevede l'indeducibilità dell'IRAP dalla base imponibile delle imposte sui redditi, si riferisce al regime giuridico ed alla fase applicativa delle imposte sui redditi ed è perciò irrilevante nel giudizio 'a quo', avente ad oggetto una controversia in tema di rimborso dell'acconto IRAP.
– In tema, citate la sentenza n. 156/2001 e le ordinanze n. 426 e n. 103/2002 e n. 286/2001.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 1
co. 2
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 5
co. 1
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 5
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte