Ordinanza 124/2003 (ECLI:IT:COST:2003:124)
Massima numero 27691
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 10/04/2003; Pubblicazione in G. U. 16/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
27690
Titolo
Tributi locali - Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Indeducibilità dalla base imponibile dei costi per il personale dipendente e per interessi passivi - Asserita lesione del principio di eguaglianza, per ingiustificata equiparazione degli esercenti un’attività professionale agli imprenditori e per l’imposizione gravante su una sola categoria di soggetti - Questioni identiche ad altre già rigettate - Manifesta infondatezza.
Tributi locali - Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Indeducibilità dalla base imponibile dei costi per il personale dipendente e per interessi passivi - Asserita lesione del principio di eguaglianza, per ingiustificata equiparazione degli esercenti un’attività professionale agli imprenditori e per l’imposizione gravante su una sola categoria di soggetti - Questioni identiche ad altre già rigettate - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera c) (in quanto parificherebbe, senza giustificazione, i soggetti esercenti un'attività professionale agli imprenditori); 11, comma 1, lettera c), numeri 1), 3) e 6) (in quanto non consentirebbe la deduzione dalla base imponibile dei costi per il personale dipendente e per i collaboratori e di quelli per interessi passivi); e 36 (in quanto porrebbe a carico di una sola categoria di soggetti l'onere di contribuzione al Servizio sanitario nazionale, precedentemente gravante su tutte le persone fisiche) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 137 e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, sollevate in riferimento agli articoli 3, 23 e 53 della Costituzione. Dette questioni sono, infatti, in tutto identiche a quelle già dichiarate non fondate con la sentenza n. 156 del 2001 e manifestamente infondate con le ordinanze n. 426 e n. 103 del 2002 e n. 286 del 2001, alle cui motivazioni si fa esplicito riferimento.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera c) (in quanto parificherebbe, senza giustificazione, i soggetti esercenti un'attività professionale agli imprenditori); 11, comma 1, lettera c), numeri 1), 3) e 6) (in quanto non consentirebbe la deduzione dalla base imponibile dei costi per il personale dipendente e per i collaboratori e di quelli per interessi passivi); e 36 (in quanto porrebbe a carico di una sola categoria di soggetti l'onere di contribuzione al Servizio sanitario nazionale, precedentemente gravante su tutte le persone fisiche) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 137 e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, sollevate in riferimento agli articoli 3, 23 e 53 della Costituzione. Dette questioni sono, infatti, in tutto identiche a quelle già dichiarate non fondate con la sentenza n. 156 del 2001 e manifestamente infondate con le ordinanze n. 426 e n. 103 del 2002 e n. 286 del 2001, alle cui motivazioni si fa esplicito riferimento.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 3
co. 1
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 11
co. 1
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 11
co. 1
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 11
co. 1
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 36
co.
decreto legislativo
10/04/1998
n. 137
art.
co.
decreto legislativo
19/11/1998
n. 422
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte