Sentenza 125/2003 (ECLI:IT:COST:2003:125)
Massima numero 27695
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
27/03/2003; Decisione del
27/03/2003
Deposito del 16/04/2003; Pubblicazione in G. U. 23/04/2003
Titolo
Lavoro - Collocamento e politiche attive del lavoro - Conferimento a regioni ed enti locali di funzioni e compiti relativi a tale materia - Ritenuta estraneità all’oggetto della delega legislativa al governo - Non fondatezza della questione.
Lavoro - Collocamento e politiche attive del lavoro - Conferimento a regioni ed enti locali di funzioni e compiti relativi a tale materia - Ritenuta estraneità all’oggetto della delega legislativa al governo - Non fondatezza della questione.
Testo
Le norme di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, le quali conferiscono a regioni ed enti locali funzioni e compiti relativi al collocamento ed alle politiche attive del lavoro, rientrano nell’oggetto della delega conferita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, quale risulta delimitato sia “in positivo”, sia in “negativo”. Questa, infatti, da un lato, espressamente prevede (art. 4, comma 4, lettera c) la ridefinizione, il riordino e la razionalizzazione in materia, tra l’altro, di “sostegno all’occupazione”, riferendosi a tutte le discipline che concernono le politiche attive del lavoro, tra le quali non può non essere compresa anche quella relativa alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro; dall’altro (art.1, comma 2), conferisce alle regioni ed agli enti locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi, localizzabili nei rispettivi territori, esercitati da qualunque organo o amministrazione dello stato, centrali o periferici, come appunto, nella materia 'de qua', avveniva al momento di approvazione della delega legislativa. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
- In tema di sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa, menzionate, nella costante giurisprudenza, le sentenze n. 425 e n. 163/2000.
- Sul carattere e la natura dei principi stabiliti dal legislatore delegante, citata la sentenza n. 15/1999.
- Sul criterio della delega seguito nella legge n. 59 del 1997 e sulla delimitazione, “in negativo” ed “in positivo”, dell’oggetto della delega, citata la sentenza n. 408/1998.
- Sulla 'ratio' della delega nella materia 'de qua', e sull’esigenza di superare la dissociazione tra le funzioni relative al collocamento e alle politiche attive del lavoro – di spettanza statale – e le funzioni in materia di formazione del lavoro – di competenza regionale –, citata la sentenza n. 74/2001.
Le norme di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, le quali conferiscono a regioni ed enti locali funzioni e compiti relativi al collocamento ed alle politiche attive del lavoro, rientrano nell’oggetto della delega conferita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, quale risulta delimitato sia “in positivo”, sia in “negativo”. Questa, infatti, da un lato, espressamente prevede (art. 4, comma 4, lettera c) la ridefinizione, il riordino e la razionalizzazione in materia, tra l’altro, di “sostegno all’occupazione”, riferendosi a tutte le discipline che concernono le politiche attive del lavoro, tra le quali non può non essere compresa anche quella relativa alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro; dall’altro (art.1, comma 2), conferisce alle regioni ed agli enti locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi, localizzabili nei rispettivi territori, esercitati da qualunque organo o amministrazione dello stato, centrali o periferici, come appunto, nella materia 'de qua', avveniva al momento di approvazione della delega legislativa. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
- In tema di sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa, menzionate, nella costante giurisprudenza, le sentenze n. 425 e n. 163/2000.
- Sul carattere e la natura dei principi stabiliti dal legislatore delegante, citata la sentenza n. 15/1999.
- Sul criterio della delega seguito nella legge n. 59 del 1997 e sulla delimitazione, “in negativo” ed “in positivo”, dell’oggetto della delega, citata la sentenza n. 408/1998.
- Sulla 'ratio' della delega nella materia 'de qua', e sull’esigenza di superare la dissociazione tra le funzioni relative al collocamento e alle politiche attive del lavoro – di spettanza statale – e le funzioni in materia di formazione del lavoro – di competenza regionale –, citata la sentenza n. 74/2001.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
23/12/1997
n. 469
art. 1
co.
decreto legislativo
23/12/1997
n. 469
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 15/03/1997
n. 59
art. 1
co. 2
legge 15/03/1997
n. 59
art. 1
co. 3
legge 15/03/1997
n. 59
art. 4
co. 4 lettera c)