Sentenza 125/2003 (ECLI:IT:COST:2003:125)
Massima numero 27696
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
27/03/2003; Decisione del
27/03/2003
Deposito del 16/04/2003; Pubblicazione in G. U. 23/04/2003
Titolo
Lavoro - Attività di intermediazione sul mercato del lavoro - Affidamento anche a soggetti privati - Prospettato contrasto con la legge di delegazione - Non fondatezza della questione.
Lavoro - Attività di intermediazione sul mercato del lavoro - Affidamento anche a soggetti privati - Prospettato contrasto con la legge di delegazione - Non fondatezza della questione.
Testo
La norma di cui all’art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, che prevede che l’attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro possa essere affidata, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche a soggetti privati, non viola gli articoli 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione. Alla luce dei criteri direttivi contenuti nella legge n. 59 del 1997, la delega consente, infatti, al legislatore delegato di disciplinare gli aspetti strutturali e funzionali del relativo procedimento, prevedendo anche forme di autorizzazione ministeriale, nonché stabilendo le categorie dei titolari dell’attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, i quali possono essere soggetti anche privati, che possiedano requisiti di tipo imprenditoriale ed economico. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento ai predetti parametri.
La norma di cui all’art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, che prevede che l’attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro possa essere affidata, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche a soggetti privati, non viola gli articoli 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione. Alla luce dei criteri direttivi contenuti nella legge n. 59 del 1997, la delega consente, infatti, al legislatore delegato di disciplinare gli aspetti strutturali e funzionali del relativo procedimento, prevedendo anche forme di autorizzazione ministeriale, nonché stabilendo le categorie dei titolari dell’attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, i quali possono essere soggetti anche privati, che possiedano requisiti di tipo imprenditoriale ed economico. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento ai predetti parametri.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
23/12/1997
n. 469
art. 10
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 15/03/1997
n. 59
art. 3
co. 1 lettera g)