Sentenza 125/2003 (ECLI:IT:COST:2003:125)
Massima numero 27697
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
27/03/2003; Decisione del
27/03/2003
Deposito del 16/04/2003; Pubblicazione in G. U. 23/04/2003
Titolo
Lavoro - Attività di intermediazione sul mercato del lavoro - Conferimento a regioni ed enti locali e affidamento a soggetti privati - Delega legislativa - Ritenuta indeterminatezza dei principî e criteri direttivi - Non fondatezza della questione.
Lavoro - Attività di intermediazione sul mercato del lavoro - Conferimento a regioni ed enti locali e affidamento a soggetti privati - Delega legislativa - Ritenuta indeterminatezza dei principî e criteri direttivi - Non fondatezza della questione.
Testo
Il riferimento, nella legge n. 59 del 1997, a “clausole generali”, come quelle relative agli interessi ed alla promozione dello sviluppo delle comunità regionali e locali, o quelle relative alla localizzabilità delle funzioni nei rispettivi territori, accompagnate dall’indicazione di principi, quali quelli di sussidiarietà, completezza, efficienza ed economicità, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, omogeneità, adeguatezza, differenziazione, appare sufficiente a delimitare l’area della delega, in coerenza con un disegno di decentramento e di allocazione dei compiti amministrativi tra i diversi livelli territoriali di governo. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 2; 3, comma 1, lettera g), nonché dell’art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, sollevata in riferimento agli articoli 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della genericità dell’oggetto e dell’insufficiente definizione dei principi e criteri direttivi della delega.
- In termini, menzionate le sentenze n. 159/2001 e n. 408/1998.
Il riferimento, nella legge n. 59 del 1997, a “clausole generali”, come quelle relative agli interessi ed alla promozione dello sviluppo delle comunità regionali e locali, o quelle relative alla localizzabilità delle funzioni nei rispettivi territori, accompagnate dall’indicazione di principi, quali quelli di sussidiarietà, completezza, efficienza ed economicità, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, omogeneità, adeguatezza, differenziazione, appare sufficiente a delimitare l’area della delega, in coerenza con un disegno di decentramento e di allocazione dei compiti amministrativi tra i diversi livelli territoriali di governo. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 2; 3, comma 1, lettera g), nonché dell’art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, sollevata in riferimento agli articoli 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della genericità dell’oggetto e dell’insufficiente definizione dei principi e criteri direttivi della delega.
- In termini, menzionate le sentenze n. 159/2001 e n. 408/1998.
Atti oggetto del giudizio
legge
15/03/1997
n. 59
art. 1
co. 1
legge
15/03/1997
n. 59
art. 1
co. 2
legge
15/03/1997
n. 59
art. 3
co. 1
legge
15/03/1997
n. 59
art. 4
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte