Ordinanza 126/2003 (ECLI:IT:COST:2003:126)
Massima numero 27703
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
27/03/2003; Decisione del
27/03/2003
Deposito del 16/04/2003; Pubblicazione in G. U. 23/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
27704
Titolo
Responsabilità civile - Danno biologico derivante da incidente stradale - Risarcimento - Criteri di liquidazione - Conseguente rilevante decurtazione rispetto al previgente criterio equitativo - Lamentata incongruenza, contraddittorietà, disparità di trattamento, e violazione di diritti fondamentali - Insufficiente motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, nonché mancata indicazione di parametri costituzionali - Manifesta inammissibilità della questione.
Responsabilità civile - Danno biologico derivante da incidente stradale - Risarcimento - Criteri di liquidazione - Conseguente rilevante decurtazione rispetto al previgente criterio equitativo - Lamentata incongruenza, contraddittorietà, disparità di trattamento, e violazione di diritti fondamentali - Insufficiente motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, nonché mancata indicazione di parametri costituzionali - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione. L’ordinanza di rimessione risulta priva, infatti, nel suo complesso, degli elementi idonei a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale quanto alla necessaria motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni proposte, non essendovi sufficienti indicazioni delle ragioni per cui si configurerebbe la violazione del parametro costituzionale e mancando, per cinque delle sei censure, la stessa indicazione del parametro costituzionale asseritamene violato.
- Nella costante giurisprudenza in termini, indicate le ordinanze numeri 442, 243 e 239/2002.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione. L’ordinanza di rimessione risulta priva, infatti, nel suo complesso, degli elementi idonei a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale quanto alla necessaria motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni proposte, non essendovi sufficienti indicazioni delle ragioni per cui si configurerebbe la violazione del parametro costituzionale e mancando, per cinque delle sei censure, la stessa indicazione del parametro costituzionale asseritamene violato.
- Nella costante giurisprudenza in termini, indicate le ordinanze numeri 442, 243 e 239/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge
05/03/2001
n. 57
art. 5
co. 1
legge
05/03/2001
n. 57
art. 5
co. 2
legge
05/03/2001
n. 57
art. 5
co. 3
legge
05/03/2001
n. 57
art. 5
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte