Ordinanza 128/2003 (ECLI:IT:COST:2003:128)
Massima numero 27681
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
27/03/2003; Decisione del
27/03/2003
Deposito del 16/04/2003; Pubblicazione in G. U. 23/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Fallimento - Delitto di bancarotta fraudolenta - Contestazione al medesimo soggetto di distinti fatti di distrazione in procedimenti penali separati e non riunibili - Inapplicabilità della disciplina della continuazione o del giudizio di valenza tra aggravanti ed eventuali attenuanti - Lamentata irragionevolezza, nonché violazione del principio della finalità rieducativa della pena e di proporzionalità rispetto alla gravità del fatto commesso - Prospettazione di due distinte soluzioni in rapporto di alternatività - Manifesta inammissibilità della questione.
Reati e pene - Fallimento - Delitto di bancarotta fraudolenta - Contestazione al medesimo soggetto di distinti fatti di distrazione in procedimenti penali separati e non riunibili - Inapplicabilità della disciplina della continuazione o del giudizio di valenza tra aggravanti ed eventuali attenuanti - Lamentata irragionevolezza, nonché violazione del principio della finalità rieducativa della pena e di proporzionalità rispetto alla gravità del fatto commesso - Prospettazione di due distinte soluzioni in rapporto di alternatività - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 216, primo comma, numero 1), e 219, secondo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice della cognizione - nel caso di contestazione al medesimo soggetto di diversi fatti di bancarotta per distrazione in procedimenti separati e non riunibili - di applicare la disciplina del reato continuato, di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen., «ovvero» quella del giudizio di valenza tra l'aggravante prevista dal citato art. 219, secondo comma, numero 1), della legge fallimentare ed eventuali attenuanti. Infatti il giudice 'a quo' prospetta due distinte soluzioni in rapporto di alternatività irrisolta.
- Sulla inammissibilità di questioni prospettate in modo ancipite, v. citate ordinanze n. 366/2002, n. 227/2001 e n. 322/2001.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 216, primo comma, numero 1), e 219, secondo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice della cognizione - nel caso di contestazione al medesimo soggetto di diversi fatti di bancarotta per distrazione in procedimenti separati e non riunibili - di applicare la disciplina del reato continuato, di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen., «ovvero» quella del giudizio di valenza tra l'aggravante prevista dal citato art. 219, secondo comma, numero 1), della legge fallimentare ed eventuali attenuanti. Infatti il giudice 'a quo' prospetta due distinte soluzioni in rapporto di alternatività irrisolta.
- Sulla inammissibilità di questioni prospettate in modo ancipite, v. citate ordinanze n. 366/2002, n. 227/2001 e n. 322/2001.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
16/03/1942
n. 267
art. 216
co. 1
regio decreto
16/03/1942
n. 267
art. 219
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte