Ordinanza 129/2003 (ECLI:IT:COST:2003:129)
Massima numero 27685
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
27/03/2003; Decisione del
27/03/2003
Deposito del 16/04/2003; Pubblicazione in G. U. 23/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
27684
Titolo
Processo penale - Modifica all’imputazione o nuova contestazione - Limitazione dei casi di trasmissione degli atti al pubblico ministero - Impossibilità conseguente di accesso ai riti alternativi e, in particolare, al giudizio abbreviato - Prospettata violazione del diritto di difesa e del principio di ragionevolezza - Questione di carattere ipotetico - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Modifica all’imputazione o nuova contestazione - Limitazione dei casi di trasmissione degli atti al pubblico ministero - Impossibilità conseguente di accesso ai riti alternativi e, in particolare, al giudizio abbreviato - Prospettata violazione del diritto di difesa e del principio di ragionevolezza - Questione di carattere ipotetico - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 521-bis del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la trasmissione degli atti al pubblico ministero in tutte le ipotesi in cui, a seguito della modifica dell'imputazione o della contestazione di un reato concorrente in relazione a fatti che già risultavano dagli atti di indagine, il reato è attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. Infatti il rimettente dà atto che l'imputato non ha presentato alcuna richiesta di giudizio abbreviato, mentre il rito alternativo in esame dipende dalla iniziativa della parte, sicché difetta il necessario requisito della pregiudizialità della questione rispetto alla definizione del giudizio 'a quo'.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 521-bis del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la trasmissione degli atti al pubblico ministero in tutte le ipotesi in cui, a seguito della modifica dell'imputazione o della contestazione di un reato concorrente in relazione a fatti che già risultavano dagli atti di indagine, il reato è attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. Infatti il rimettente dà atto che l'imputato non ha presentato alcuna richiesta di giudizio abbreviato, mentre il rito alternativo in esame dipende dalla iniziativa della parte, sicché difetta il necessario requisito della pregiudizialità della questione rispetto alla definizione del giudizio 'a quo'.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 521
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte