Ordinanza 131/2003 (ECLI:IT:COST:2003:131)
Massima numero 27699
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
27/03/2003; Decisione del
27/03/2003
Deposito del 16/04/2003; Pubblicazione in G. U. 23/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Procedimento per decreto - Mancata previsione dell’avviso di conclusione delle indagini (a norma dell’art. 415-bis cod. proc. pen.), ovvero dell’invito a rendere interrogatorio (a norma dell’art. 375, comma 3, cod. proc. pen.) - Prospettata disparità di trattamento tra imputati - Decisione intervenuta su questione analoga - Assenza di profili ulteriori - Manifesta infondatezza.
Processo penale - Procedimento per decreto - Mancata previsione dell’avviso di conclusione delle indagini (a norma dell’art. 415-bis cod. proc. pen.), ovvero dell’invito a rendere interrogatorio (a norma dell’art. 375, comma 3, cod. proc. pen.) - Prospettata disparità di trattamento tra imputati - Decisione intervenuta su questione analoga - Assenza di profili ulteriori - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 460 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, a pena di nullità, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio, anche nel procedimento per decreto. Infatti - posto che in generale il diritto dell'indagato di essere informato nel più breve tempo possibile dei motivi dell'accusa può essere variamente modulato dal legislatore ordinario in relazione ai singoli riti alternativi - nel procedimento per decreto l'esigenza di garantire la conoscenza dell'indagine si trasferisce sulla fase processuale conseguente all'esercizio dell'opposizione, nella quale pure sono esperibili tutti i mezzi di difesa, con la stessa ampiezza dei procedimenti ordinari; mentre, d'altra parte, l'innesto della disciplina dell'avviso di conclusione delle indagini nel procedimento monitorio ne snaturerebbe la struttura e le finaltà, inserendovi una procedura incidentale che potrebbe determinare una notevole dilatazione temporale, e si sostanzierebbe in una garanzia che, oltre ad essere costituzionalmente non imposta, si riverelerebbe del tutto incongrua rispetto ai caratteri del rito speciale.
- Questione analoga è stata dichiarata manifestamente infondata con la, citata, ordinanza n. 32/2003; in precedenza, v. anche, citate, ordinanze n. 432/1998, n. 325/1999, n. 326/1999, n. 458/1999, n. 203/2002.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 460 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, a pena di nullità, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio, anche nel procedimento per decreto. Infatti - posto che in generale il diritto dell'indagato di essere informato nel più breve tempo possibile dei motivi dell'accusa può essere variamente modulato dal legislatore ordinario in relazione ai singoli riti alternativi - nel procedimento per decreto l'esigenza di garantire la conoscenza dell'indagine si trasferisce sulla fase processuale conseguente all'esercizio dell'opposizione, nella quale pure sono esperibili tutti i mezzi di difesa, con la stessa ampiezza dei procedimenti ordinari; mentre, d'altra parte, l'innesto della disciplina dell'avviso di conclusione delle indagini nel procedimento monitorio ne snaturerebbe la struttura e le finaltà, inserendovi una procedura incidentale che potrebbe determinare una notevole dilatazione temporale, e si sostanzierebbe in una garanzia che, oltre ad essere costituzionalmente non imposta, si riverelerebbe del tutto incongrua rispetto ai caratteri del rito speciale.
- Questione analoga è stata dichiarata manifestamente infondata con la, citata, ordinanza n. 32/2003; in precedenza, v. anche, citate, ordinanze n. 432/1998, n. 325/1999, n. 326/1999, n. 458/1999, n. 203/2002.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 459
co.
codice di procedura penale
n.
art. 460
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
co. 3
Altri parametri e norme interposte