Ordinanza 132/2003 (ECLI:IT:COST:2003:132)
Massima numero 27700
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  27/03/2003;  Decisione del  27/03/2003
Deposito del 16/04/2003; Pubblicazione in G. U. 23/04/2003
Massime associate alla pronuncia:  27701


Titolo
Processo penale - Procedimento per decreto - Richiesta del pubblico ministero - Esclusione della possibilità per la difesa di interloquire sulla richiesta dell’accusa - Prospettato contrasto con i principî del giusto processo - Questione simile ad altra già rigettata - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, debba consentire alla difesa l'intervento perchè possa eventualmente esplicare le proprie argomentazioni difensive. Infatti la disciplina in esame non si pone in contrasto con i principi in materia di difesa e giusto processo, in quanto il decreto penale svolge la funzione di informazione dei motivi dell'accusa, al fine di consentire l'instaurazione del contraddittorio tra accusa e difesa, e di porre l'imputato nelle condizioni di operare una scelta consapevole tra l'opposizione e l'acquiescenza al decreto.

- Questione del tutto simile è stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza, citata, n. 8/2003. V. anche, citate, ordinanze n. 432/1998, n. 325/1999, n. 326/1999, n. 458/1999, n. 203/2002.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 459  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte