Ordinanza 132/2003 (ECLI:IT:COST:2003:132)
Massima numero 27700
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
27/03/2003; Decisione del
27/03/2003
Deposito del 16/04/2003; Pubblicazione in G. U. 23/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
27701
Titolo
Processo penale - Procedimento per decreto - Richiesta del pubblico ministero - Esclusione della possibilità per la difesa di interloquire sulla richiesta dell’accusa - Prospettato contrasto con i principî del giusto processo - Questione simile ad altra già rigettata - Manifesta infondatezza.
Processo penale - Procedimento per decreto - Richiesta del pubblico ministero - Esclusione della possibilità per la difesa di interloquire sulla richiesta dell’accusa - Prospettato contrasto con i principî del giusto processo - Questione simile ad altra già rigettata - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, debba consentire alla difesa l'intervento perchè possa eventualmente esplicare le proprie argomentazioni difensive. Infatti la disciplina in esame non si pone in contrasto con i principi in materia di difesa e giusto processo, in quanto il decreto penale svolge la funzione di informazione dei motivi dell'accusa, al fine di consentire l'instaurazione del contraddittorio tra accusa e difesa, e di porre l'imputato nelle condizioni di operare una scelta consapevole tra l'opposizione e l'acquiescenza al decreto.
- Questione del tutto simile è stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza, citata, n. 8/2003. V. anche, citate, ordinanze n. 432/1998, n. 325/1999, n. 326/1999, n. 458/1999, n. 203/2002.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, debba consentire alla difesa l'intervento perchè possa eventualmente esplicare le proprie argomentazioni difensive. Infatti la disciplina in esame non si pone in contrasto con i principi in materia di difesa e giusto processo, in quanto il decreto penale svolge la funzione di informazione dei motivi dell'accusa, al fine di consentire l'instaurazione del contraddittorio tra accusa e difesa, e di porre l'imputato nelle condizioni di operare una scelta consapevole tra l'opposizione e l'acquiescenza al decreto.
- Questione del tutto simile è stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza, citata, n. 8/2003. V. anche, citate, ordinanze n. 432/1998, n. 325/1999, n. 326/1999, n. 458/1999, n. 203/2002.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 459
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte