Sentenza 171/2022 (ECLI:IT:COST:2022:171)
Massima numero 44917
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  08/06/2022;  Decisione del  08/06/2022
Deposito del 08/07/2022; Pubblicazione in G. U. 13/07/2022
Massime associate alla pronuncia:  44914  44915  44916


Titolo
Sanità pubblica - Farmacie - Effettuazione dei test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 - Possibilità che i test siano effettuati anche presso le parafarmacie - Omessa previsione - Denunciata violazione della libertà di iniziativa economica e del principio di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 231005).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Marche in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui consentono alle sole farmacie, e non anche alle c.d. parafarmacie, l'effettuazione dei test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2. L'esistenza di elementi comuni a farmacie e parafarmacie - e, nel caso di specie, la presenza di farmacisti abilitati presso entrambe - non è tale da mettere in dubbio che fra i due esercizi permangano una serie di significative differenze, tali da rendere la scelta del legislatore non censurabile in termini di ragionevolezza: mentre le parafarmacie, infatti, sono esercizi commerciali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), e) e f), del d.lgs. n. 114 del 1998, le farmacie, invece, erogano l'assistenza farmaceutica, oggi ricompresa tra i LEA ai sensi del d.P.C.m. 12 gennaio 2017, e svolgono, dunque, un servizio di pubblico interesse, preordinato al fine di garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute per assicurare l'ordinata copertura di tutto il territorio nazionale, restando marginale sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista; cosicché i farmacisti titolari di farmacia sotto il profilo funzionale sono concessionari di un pubblico servizio. Inoltre, l'attività svolta dalle farmacie è stata di recente estesa alla prestazione di servizi sanitari, la cui determinazione avviene nell'ambito dei princìpi fondamentali, stabiliti dal legislatore statale, in materia di tutela della salute. Le disposizioni censurate sono parte della complessa e articolata reazione che lo Stato ha posto in essere per fronteggiare la diffusione del COVID-19; la scelta di avvalersi a tal fine solo delle farmacie, quali soggetti del SSN, a fronte della diversa natura dei due soggetti giuridici e del differente regime giuridico che li caratterizza - punto di equilibrio in un quadro complesso, ove vengono in gioco diversi interessi e primo tra tutti la tutela della salute - rientra nella sfera della discrezionalità legislativa, non censurabile per irragionevolezza. (Precedenti: S. 37/2021 - mass. 43651; S. 66/2017 - mass. 39876; S. 216/2014 - mass. 38104; S. 448/2006 - mass. 30906; S. 87/2006 - mass. 30231; S. 4/1996 - mass. 22075; S. 312/1983 - mass. 9631; S. 29/1957 - mass. 232).



Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2020  n. 178  art. 1  co. 418

legge  30/12/2020  n. 178  art. 1  co. 419

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte