Ordinanza 79/2026 (ECLI:IT:COST:2026:79)
Massima numero 47666
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  13/04/2026;  Decisione del  13/04/2026
Deposito del 14/05/2026; Pubblicazione in G. U. 20/05/2026
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento nel giudizio incidentale -Soggetti legittimati, oltre quelli ex lege - Soggetti titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (nel caso di specie: inammissibilità dell'intervento di L.M. B.R.). (Classif. 111002).

Testo

La partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è riservata, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, a soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Il rapporto sostanziale, cui deve inerire l’interesse qualificato, è quello oggetto del giudizio a quo. Inoltre, non è sufficiente che l’interesse del terzo possa essere toccato dagli effetti della sentenza di accoglimento, ma è necessario che l’esito del giudizio incidentale pregiudichi in modo immediato e irreparabile la posizione giuridica del terzo. In particolare, l’incidenza sulla posizione del terzo deve discendere in via immediata e diretta dall’effetto che produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo la decisione della Corte costituzionale, pregiudicando in modo immediato e irreparabile la posizione giuridica del terzo. (Precedenti: S. 142/2025; S. 181/2024; O. 8/2026 - mass. 47188; O. 60/2025 - mass. 45453).

(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile l’intervento spiegato da L.M. B.R. nel giudizio costituzionale avente ad oggetto gli artt. 2, 4, 11 e 13 della legge n. 237 del 2012, che, ai fini dell’adeguamento allo Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale (CPI), sono censurate nella parte in cui «non prevedono che il Procuratore generale debba formulare le sue richieste e la Corte di appello di Roma debba deliberare sulle stesse anche a seguito di diretta trasmissione delle medesime richieste di cooperazione della Corte penale internazionale». L’interveniente non è titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio. L’ammissibilità dell’intervento non può essere giustificata dal generico interesse a concorrere ad accertare con una Corte interna l’effettiva correttezza giuridica o meno della mancata convalida dell’arresto e della mancata consegna di O.A.H. N. alla Corte penale internazionale. Neppure è decisiva l’asserita qualità di persona danneggiata dalla mancata attivazione nella collaborazione e consegna dello stesso O.A.H. N., che si affianca al rilievo sull’impossibilità di far valere in giudizio tale status giuridico sostanziale e processuale. Inoltre, non intercorre alcun nesso di immediata inerenza tra l’oggetto del giudizio a quo, che verte sulla richiesta di cooperazione formulata dalla Corte penale internazionale, e la posizione soggettiva dell’interveniente, che prefigura un’azione risarcitoria per i danni cagionati dalla mancata collaborazione con la Corte penale internazionale).



Atti oggetto del giudizio

legge  20/12/2012  n. 237  art. 2  co. 

legge  20/12/2012  n. 237  art. 4  co. 

legge  20/12/2012  n. 237  art. 11  co. 

legge  20/12/2012  n. 237  art. 13  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte