Sentenza 57/2025 (ECLI:IT:COST:2025:57)
Massima numero 46713
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  26/03/2025;  Decisione del  26/03/2025
Deposito del 22/04/2025; Pubblicazione in G. U. 23/04/2025
Massime associate alla pronuncia:  46712


Titolo
Impiego pubblico - Concorso pubblico - Forma generale e ordinaria di reclutamento del personale - Possibili deroghe - Limiti - Tutela del legittimo affidamento del lavoratore - Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale della disposizione della Regione Puglia che, istituendo il Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica e prevedendo il transito del personale dipendente nell'organico della ASL di Brindisi, consente procedure di selezione per soli titoli, dove compatibili con il profilo professionale). (Classif. 131004).

Testo

Il concorso pubblico è la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche. Esso reclama una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e, per quanto qui nello specifico rileva, aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti; tali principi trovano applicazione anche con riferimento all’accesso ai pubblici impieghi presso le regioni. (Precedente: S. 133/2023 - mass. 45673).

Le deroghe al principio generale per cui il concorso pubblico è la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, possibili in via legislativa, devono essere delimitate in modo rigoroso, potendo essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle. (Precedenti: S. 110/2023 - mass. 45591; S. 5/2020 - mass. 42246).

Non giustificano eventuali deroghe alla regola del pubblico concorso né l’esigenza di tutelare il legittimo affidamento dei lavoratori – trattandosi di finalità che non è di per sé sola funzionale al buon andamento della pubblica amministrazione e non sottende straordinarie esigenze di interesse pubblico – né l’interesse alla difesa dell’occupazione. (Precedenti: S. 99/2023 - mass. 45535; S. 133/2020 - mass. 45673; S. 110/2017 - mass. 40017; S. 248/2016 - mass. 39103).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 97, quarto comma, Cost., l’art. 4, comma 2, della legge reg. Puglia n. 21 del 2004, che istituisce il Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica – CRRiPOCeM –, limitatamente alle parole «o con procedure di selezione per soli titoli, dove compatibili con il profilo professionale». La disposizione impugnata dal Governo, se nella prima parte non contrasta con il parametro evocato, poiché richiama l’art. 1, comma 268, lett. c, della legge n. 234 del 2021, che non consente una stabilizzazione senza concorso lo lede invece nel residuo segmento normativo, che introduce un’alternativa alle procedure ex lege n. 234 del 2021, contemplando la possibilità di un’assunzione interamente riservata al personale già in servizio alle dipendenze della Fondazione alla data di entrata in vigore della legge regionale e, dunque, senza concorso pubblico. Né possono considerarsi sussistenti le condizioni, pure rivendicate dalla Regione resistente, affinché possano essere introdotte eccezioni alla regola).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  30/05/2024  n. 21  art. 4  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 4

Altri parametri e norme interposte