Ordinanza 132/2003 (ECLI:IT:COST:2003:132)
Massima numero 27701
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  27/03/2003;  Decisione del  27/03/2003
Deposito del 16/04/2003; Pubblicazione in G. U. 23/04/2003
Massime associate alla pronuncia:  27700


Titolo
Processo penale - Procedimento per decreto - Esclusione dell’intervento della difesa prima dell’emissione del decreto penale di condanna - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 460 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, debba consentire alla difesa l'intervento perchè possa eventualmente esplicare le proprie argomentazioni difensive. Infatti l'ordinanza di rimessione è completamente priva di motivazione sia in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 459  co. 

codice di procedura penale    n.   art. 460  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte