Ordinanza 133/2003 (ECLI:IT:COST:2003:133)
Massima numero 27702
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  27/03/2003;  Decisione del  27/03/2003
Deposito del 16/04/2003; Pubblicazione in G. U. 23/04/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Procedimento davanti al giudice penale - Assoluto difetto di motivazione dell’atto di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, concernente i principi generali del procedimento davanti al giudice di pace. Infatti l'ordinanza di rimessione non indica né l'oggetto né i termini del procedimento in corso, non contiene alcuna specifica indicazione sulla rilevanza della questione sollevata, ed è del tutto privo di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione stessa.

- Sulla inammissibilità di siffatte ordinanze di rimessione, v., citata, ordinanza n. 21/2003.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte