Sentenza 135/2003 (ECLI:IT:COST:2003:135)
Massima numero 27718
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
09/04/2003; Decisione del
09/04/2003
Deposito del 24/04/2003; Pubblicazione in G. U. 30/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
27717
Titolo
Esecuzione della pena - Condannato all’ergastolo per uno dei delitti di cui alla norma censurata - Ammissione alla liberazione condizionale - Esclusione in assenza della collaborazione con la giustizia - Lamentata lesione dei principî della funzione rieducativa della pena e del reinserimento sociale del condannato - Non fondatezza della questione.
Esecuzione della pena - Condannato all’ergastolo per uno dei delitti di cui alla norma censurata - Ammissione alla liberazione condizionale - Esclusione in assenza della collaborazione con la giustizia - Lamentata lesione dei principî della funzione rieducativa della pena e del reinserimento sociale del condannato - Non fondatezza della questione.
Testo
La disciplina che subordina l'ammissione alla liberazione condizionale del condannato alla pena dell'ergastolo per uno dei delitti ivi previsti, alla collaborazione con la giustizia, non preclude in modo automatico, assoluto e definitivo l'accesso al beneficio, ma consente al condannato - che sia nelle condizioni oggettive e giuridiche di farlo - di scegliere se collaborare o non ed eventualmente di cambiare la propria scelta, sicché essa non si pone in contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.
- Sulle ipotesi di impossibilità di prestare un'utile collaborazione, v. citate sentenze n. 306/1993, n. 357/1994 e n. 68/1995; con riferimento alla liberazione condizionale, v. citate sentenze n. 89/1999 e n. 273/2001.
La disciplina che subordina l'ammissione alla liberazione condizionale del condannato alla pena dell'ergastolo per uno dei delitti ivi previsti, alla collaborazione con la giustizia, non preclude in modo automatico, assoluto e definitivo l'accesso al beneficio, ma consente al condannato - che sia nelle condizioni oggettive e giuridiche di farlo - di scegliere se collaborare o non ed eventualmente di cambiare la propria scelta, sicché essa non si pone in contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.
- Sulle ipotesi di impossibilità di prestare un'utile collaborazione, v. citate sentenze n. 306/1993, n. 357/1994 e n. 68/1995; con riferimento alla liberazione condizionale, v. citate sentenze n. 89/1999 e n. 273/2001.
Atti oggetto del giudizio
legge
26/07/1975
n. 354
art. 4
co. 1
decreto-legge
08/06/1992
n. 306
art.
co.
legge
07/08/1992
n. 356
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte