Ordinanza 136/2003 (ECLI:IT:COST:2003:136)
Massima numero 27705
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
09/04/2003; Decisione del
09/04/2003
Deposito del 24/04/2003; Pubblicazione in G. U. 30/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Assicurazione obbligatoria - Infortunio subito dal lavoratore in permesso sindacale - Esclusione della tutela assicurativa - Lamentata disparità di trattamento rispetto al lavoratore in aspettativa sindacale ed insufficiente copertura previdenziale - Non assimilabilità delle situazioni comparate - Manifesta infondatezza della questione.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Assicurazione obbligatoria - Infortunio subito dal lavoratore in permesso sindacale - Esclusione della tutela assicurativa - Lamentata disparità di trattamento rispetto al lavoratore in aspettativa sindacale ed insufficiente copertura previdenziale - Non assimilabilità delle situazioni comparate - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui non comprende tra le persone assicurate contro gli infortuni i lavoratori dipendenti in permesso sindacale. La posizione dei lavoratori in permesso sindacale, infatti, non è assimilabile a quella dei lavoratori in aspettativa sindacale (ai quali la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata estesa per effetto della sentenza n. 171 del 2002). Le differenze tra le due non comparabili fattispecie – l’una connotata per il suo marcato carattere di episodicità ed occasionalità, l’altra configurata invece come un distacco, essenzialmente durevole, del dipendente in favore del sindacato – giustificano, allo stato, una disciplina differenziata, senza che sia violato né il principio di eguaglianza né il principio di adeguatezza della tutela previdenziale: il nostro attuale sistema di sicurezza sociale non si è, infatti, ancora evoluto nel senso della piena socializzazione del rischio di qualsiasi attività latamente riferibile ad una prestazione di lavoro, quale appunto è l’occasionale ed episodico svolgimento di attività sindacale.
- Sui caratteri del nostro attuale sistema di sicurezza sociale, menzionate le sentenze n. 26/2000 e n. 310/1994.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui non comprende tra le persone assicurate contro gli infortuni i lavoratori dipendenti in permesso sindacale. La posizione dei lavoratori in permesso sindacale, infatti, non è assimilabile a quella dei lavoratori in aspettativa sindacale (ai quali la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata estesa per effetto della sentenza n. 171 del 2002). Le differenze tra le due non comparabili fattispecie – l’una connotata per il suo marcato carattere di episodicità ed occasionalità, l’altra configurata invece come un distacco, essenzialmente durevole, del dipendente in favore del sindacato – giustificano, allo stato, una disciplina differenziata, senza che sia violato né il principio di eguaglianza né il principio di adeguatezza della tutela previdenziale: il nostro attuale sistema di sicurezza sociale non si è, infatti, ancora evoluto nel senso della piena socializzazione del rischio di qualsiasi attività latamente riferibile ad una prestazione di lavoro, quale appunto è l’occasionale ed episodico svolgimento di attività sindacale.
- Sui caratteri del nostro attuale sistema di sicurezza sociale, menzionate le sentenze n. 26/2000 e n. 310/1994.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/06/1965
n. 1124
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte