Ordinanza 137/2003 (ECLI:IT:COST:2003:137)
Massima numero 27709
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
09/04/2003; Decisione del
09/04/2003
Deposito del 24/04/2003; Pubblicazione in G. U. 30/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Imputato minorenne - Custodia cautelare - Inapplicabilità della misura per i reati di furto con strappo e furto in abitazione - Lamentata irragionevolezza nel sistema delle misure cautelari minorili, nonché disparità di trattamento rispetto ai maggiorenni e tra minorenni prima e dopo l’introduzione della norma censurata - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Imputato minorenne - Custodia cautelare - Inapplicabilità della misura per i reati di furto con strappo e furto in abitazione - Lamentata irragionevolezza nel sistema delle misure cautelari minorili, nonché disparità di trattamento rispetto ai maggiorenni e tra minorenni prima e dopo l’introduzione della norma censurata - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, fra i casi nei quali può essere adottata la misura della custodia cautelare, l'ipotesi di cui all'art. 380, comma 2, lettera e-bis, del codice di procedura penale. La situazione normativa denunciata dal remittente, infatti, pur se possa essere frutto di una svista del legislatore, rispecchia una scelta legislativa di cui non è dato di riscontrare il contrasto con norme costituzionali dalle quali si possa desumere la necessità di prevedere l'adozione della misura custodiale; né essa può dirsi manifestamente irragionevole, anche in rapporto alle diverse situazioni impropriamente invocate come 'tertia comparationis'.
- Sul rispetto dei principi costituzionali e la non manifesta irragionevolezza come limiti all'esercizio della competenza legislativa anche nella determinazione delle ipotesi tassative, di per sé eccezionali – tanto più se riferite a minori (sentenza n. 46 del 1978) – nelle quali è consentito adottare misure custodiali, menzionate la sentenza n. 188/1996 e le ordinanze n. 450/1995, n. 187/2001, n. 40/2002.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, fra i casi nei quali può essere adottata la misura della custodia cautelare, l'ipotesi di cui all'art. 380, comma 2, lettera e-bis, del codice di procedura penale. La situazione normativa denunciata dal remittente, infatti, pur se possa essere frutto di una svista del legislatore, rispecchia una scelta legislativa di cui non è dato di riscontrare il contrasto con norme costituzionali dalle quali si possa desumere la necessità di prevedere l'adozione della misura custodiale; né essa può dirsi manifestamente irragionevole, anche in rapporto alle diverse situazioni impropriamente invocate come 'tertia comparationis'.
- Sul rispetto dei principi costituzionali e la non manifesta irragionevolezza come limiti all'esercizio della competenza legislativa anche nella determinazione delle ipotesi tassative, di per sé eccezionali – tanto più se riferite a minori (sentenza n. 46 del 1978) – nelle quali è consentito adottare misure custodiali, menzionate la sentenza n. 188/1996 e le ordinanze n. 450/1995, n. 187/2001, n. 40/2002.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
22/09/1988
n. 448
art. 23
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte