Previdenza - In genere - Trattamenti pensionistici i cui importi complessivamente considerati superano 100.000 euro lordi annui - Decurtazione percentuale progressiva, per la durata di cinque anni, anziché per tre anni, dell'ammontare lordo annuo - Condizioni - Denunciata irragionevolezza, violazione di principi di affidamento, uguaglianza e adeguatezza del trattamento previdenziale, nonché di capacità contributiva - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata - Conseguente sopravvenuta carenza dell'oggetto della censura - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 190001).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza dell'oggetto della censura, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost. - dell'art. 1, commi da 261 a 268, della legge n. 145 del 2018, nella parte in cui stabilisce la decurtazione percentuale crescente dei trattamenti pensionistici diretti di importo complessivo superiore a 100.000 euro lordi annui «per la durata di cinque anni», anziché «per la durata di tre anni». La sentenza n. 234 del 2020 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata in senso conforme al petitum del rimettente. (Precedenti: S. 234/2020 - mass. 43238; O. 102/2022 - mass. 44906; O. 206/2021 - mass. 44207; O. 93/2021 - mass. 43872; O. 125/2020 - mass. 42579; O. 105/2020 - mass. 43436; O. 71/2017 - mass. 39403).