Ordinanza 140/2003 (ECLI:IT:COST:2003:140)
Massima numero 27712
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
09/04/2003; Decisione del
09/04/2003
Deposito del 24/04/2003; Pubblicazione in G. U. 30/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
27713
Titolo
Imposta locale sul reddito (ilor) - Determinazione in base a parametri statistici, stabiliti con decreto del presidente del consiglio dei ministri - Lamentata lesione della riserva di legge, del diritto di difesa per l’asserita introduzione di una presunzione assoluta e del principio di capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione.
Imposta locale sul reddito (ilor) - Determinazione in base a parametri statistici, stabiliti con decreto del presidente del consiglio dei ministri - Lamentata lesione della riserva di legge, del diritto di difesa per l’asserita introduzione di una presunzione assoluta e del principio di capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 181, 184 e 186 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sollevata in riferimento agli articoli 23, 53 e 95 della Costituzione e dell'art. 3, commi, 184 e 186, della stessa legge 28 dicembre 1995, n. 549, sollevata in riferimento agli articoli 23, 24 e 53 della Costituzione. Con riguardo, infatti, alle questioni sollevate in riferimento all'art. 23 della Costituzione (e, conseguentemente, agli articoli 53 e 95 della Costituzione), non è dedotta alcuna ragione che possa indurre a discostarsi da quanto statuito – in linea con la giurisprudenza sulla natura della riserva di legge – con la sentenza n. 105 del 2003 relativamente all'art. 3 della legge n. 549 del 1995. Con riguardo alla questione sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione sotto il profilo che la norma impugnata creerebbe una "presunzione assoluta-aprioristica", si ribadisce, con la medesima sentenza n. 105 del 2003, che "i parametri prevedono un sistema basato su presunzione semplice la cui idoneità probatoria è rimessa alla valutazione del giudice di merito".
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 181, 184 e 186 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sollevata in riferimento agli articoli 23, 53 e 95 della Costituzione e dell'art. 3, commi, 184 e 186, della stessa legge 28 dicembre 1995, n. 549, sollevata in riferimento agli articoli 23, 24 e 53 della Costituzione. Con riguardo, infatti, alle questioni sollevate in riferimento all'art. 23 della Costituzione (e, conseguentemente, agli articoli 53 e 95 della Costituzione), non è dedotta alcuna ragione che possa indurre a discostarsi da quanto statuito – in linea con la giurisprudenza sulla natura della riserva di legge – con la sentenza n. 105 del 2003 relativamente all'art. 3 della legge n. 549 del 1995. Con riguardo alla questione sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione sotto il profilo che la norma impugnata creerebbe una "presunzione assoluta-aprioristica", si ribadisce, con la medesima sentenza n. 105 del 2003, che "i parametri prevedono un sistema basato su presunzione semplice la cui idoneità probatoria è rimessa alla valutazione del giudice di merito".
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/1995
n. 549
art. 3
co. 181
legge
28/12/1995
n. 549
art. 3
co. 184
legge
28/12/1995
n. 549
art. 3
co. 186
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 95
Altri parametri e norme interposte