Ordinanza 141/2003 (ECLI:IT:COST:2003:141)
Massima numero 27610
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
09/04/2003; Decisione del
09/04/2003
Deposito del 24/04/2003; Pubblicazione in G. U. 30/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Accertamento - Potere di integrazione o di modifica di precedenti accertamenti, soltanto sulla base di sopravvenuti nuovi elementi e non anche di elementi già a disposizione - Notificazione entro termini di decadenza - Prospettata violazione del principio di parità tra fisco e contribuente (a fronte della rettificabilità, senza decadenza, della erronea dichiarazione dei redditi), e del principio di autotutela dell’amministrazione - Omessa descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio 'a quo', e insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Accertamento - Potere di integrazione o di modifica di precedenti accertamenti, soltanto sulla base di sopravvenuti nuovi elementi e non anche di elementi già a disposizione - Notificazione entro termini di decadenza - Prospettata violazione del principio di parità tra fisco e contribuente (a fronte della rettificabilità, senza decadenza, della erronea dichiarazione dei redditi), e del principio di autotutela dell’amministrazione - Omessa descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio 'a quo', e insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione e al principio di ragionevolezza, dell'art. 43, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che consente integrazioni o modifiche di precedenti accertamenti solo in base alla sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi, con esclusione di correzioni nell'apprezzamento di elementi già a disposizione. L'ordinanza di rimessione, infatti, non dando atto della deduzione in primo grado della contestazione della legittimità del nuovo avviso di accertamento, in difetto della novità e della conoscenza sopravvenuta di elementi, che sola renderebbe ammissibile la proposizione della questione in appello, risulta priva di una idonea descrizione della fattispecie concreta e presenta, altresì, una motivazione insufficiente e contraddittoria, in relazione alla complessità delle implicazioni inerenti ad una corretta impostazione del problema, mancando financo una formulazione conclusiva della questione, onde non si comprende se il rimettente si dolga della non integrabilità o della non sostituibilità dell'accertamento.
- Sulla inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze prive di motivazione sulla rilevanza ovvero che contengano una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza, cfr. ordinanze, citate, n. 346, n. 358, n. 385, n. 396, n. 495/2000.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione e al principio di ragionevolezza, dell'art. 43, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che consente integrazioni o modifiche di precedenti accertamenti solo in base alla sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi, con esclusione di correzioni nell'apprezzamento di elementi già a disposizione. L'ordinanza di rimessione, infatti, non dando atto della deduzione in primo grado della contestazione della legittimità del nuovo avviso di accertamento, in difetto della novità e della conoscenza sopravvenuta di elementi, che sola renderebbe ammissibile la proposizione della questione in appello, risulta priva di una idonea descrizione della fattispecie concreta e presenta, altresì, una motivazione insufficiente e contraddittoria, in relazione alla complessità delle implicazioni inerenti ad una corretta impostazione del problema, mancando financo una formulazione conclusiva della questione, onde non si comprende se il rimettente si dolga della non integrabilità o della non sostituibilità dell'accertamento.
- Sulla inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze prive di motivazione sulla rilevanza ovvero che contengano una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza, cfr. ordinanze, citate, n. 346, n. 358, n. 385, n. 396, n. 495/2000.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/09/1973
n. 600
art. 43
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte