Ordinanza 142/2003 (ECLI:IT:COST:2003:142)
Massima numero 27611
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  09/04/2003;  Decisione del  09/04/2003
Deposito del 24/04/2003; Pubblicazione in G. U. 30/04/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Tasse sulle concessioni governative - Tassa di mantenimento dell’iscrizione nel registro delle imprese - Diritto al rimborso di tassa indebitamente versata - Richiesta di restituzione entro un termine triennale di decadenza - Lamentata mancata diversificazione del rimborso da indebito rispetto a quello da errore - Questione già dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto cadente su norma non applicabile alla fattispecie dedotta - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, con riferimento alla tassa annuale per il c.d. mantenimento dell'iscrizione nel registro delle imprese, non distingue, ai fini del diritto al rimborso, tra rimborso da indebito e rimborso da errore. Identica questione è stata, infatti, già dichiarata manifestamente inammissibile in quanto sollevata con riguardo a una norma diversa da quella specificamente e direttamente applicabile alla fattispecie.

- Per il precedente a cui si rinvia, v. ordinanza, citata, n. 113/2002.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  26/10/1972  n. 641  art. 13  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte