Ordinanza 143/2003 (ECLI:IT:COST:2003:143)
Massima numero 27643
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
09/04/2003; Decisione del
09/04/2003
Deposito del 24/04/2003; Pubblicazione in G. U. 30/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Condotta antisindacale della pubblica amministrazione - Controversie promosse dalle organizzazioni sindacali - Giurisdizione del giudice ordinario, ancorché si tratti di comportamenti lesivi di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, come tali ricadenti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Prospettata irragionevolezza, con lesione del diritto di difesa del pubblico dipendente e del principio del giudice naturale - Questione risolventesi in un problema di interpretazione della norma denunciata - Manifesta infondatezza.
Impiego pubblico - Condotta antisindacale della pubblica amministrazione - Controversie promosse dalle organizzazioni sindacali - Giurisdizione del giudice ordinario, ancorché si tratti di comportamenti lesivi di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, come tali ricadenti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Prospettata irragionevolezza, con lesione del diritto di difesa del pubblico dipendente e del principio del giudice naturale - Questione risolventesi in un problema di interpretazione della norma denunciata - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dell'art. 63, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui non demanda alla cognizione del giudice amministrativo le controversie promosse dalle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, qualora il comportamento antisindacale dedotto sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti ai rapporti di impiego del personale in regime di diritto pubblico, previsti dall'art. 3 del medesimo d. lgs. n. 165 del 2001. Infatti, il criterio di riparto della giurisdizione, introdotto dall'art. 6 della legge n. 146 del 1990 e successivamente espressamente abrogato ad opera dell’art. 4 della legge n. 83 del 2000, non fa sorgere questioni di legittimità costituzionale, bensì esclusivamente di interpretazione sistematica della norma denunciata in quanto è possibile sia a) un'interpretazione secondo la quale l'art. 63, comma 4, del d. lgs. n. 165 del 2001, varrebbe a devolvere tuttora al giudice amministrativo tutte «le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3», e, quindi, anche l'azione ex art. 28 Stat. lav. che quei rapporti di lavoro coinvolga, sia b) un'interpretazione secondo la quale l'abrogazione del citato art. 6, comma primo, della legge n. 146 del 1990, comporterebbe in ogni caso la devoluzione al giudice ordinario dell'azione ex art. 28 Stat. lav. promossa dall'organizzazione sindacale, anche se tale azione incidesse, attraverso la richiesta di rimozione degli effetti del comportamento antisindacale, su rapporti di lavoro non “privatizzati”, mentre il pubblico dipendente potrebbe far valere la sua situazione soggettiva individuale davanti al giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, citato. Entrambe tali interpretazioni valgono a risolvere alla radice i problemi che il rimettente solleva quali questioni di legittimità costituzionale, in quanto quella sub a) comporta il persistere della situazione preesistente alla legge n. 83 del 2000, ed in quanto quella sub b), implica o b1) una prevenzione del paventato conflitto di giudicati, attraverso il coordinamento, ex art. 295 del codice di procedura civile, dell'azione individuale con quella promossa dal sindacato, ovvero b2) la radicale negazione di ogni possibilità di conflitto pratico di giudicati, riconoscendo la totale autonomia delle due azioni in quanto volte a tutelare distinte situazioni sostanziali, sicché deve escludersi la violazione dei parametri evocati prospettata sulla premessa che una disciplina irragionevolmente inidonea a prevenire conflitti pratici di giudicati si risolva in una compressione del diritto di difesa ed in un'arbitraria individuazione del giudice munito di giurisdizione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dell'art. 63, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui non demanda alla cognizione del giudice amministrativo le controversie promosse dalle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, qualora il comportamento antisindacale dedotto sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti ai rapporti di impiego del personale in regime di diritto pubblico, previsti dall'art. 3 del medesimo d. lgs. n. 165 del 2001. Infatti, il criterio di riparto della giurisdizione, introdotto dall'art. 6 della legge n. 146 del 1990 e successivamente espressamente abrogato ad opera dell’art. 4 della legge n. 83 del 2000, non fa sorgere questioni di legittimità costituzionale, bensì esclusivamente di interpretazione sistematica della norma denunciata in quanto è possibile sia a) un'interpretazione secondo la quale l'art. 63, comma 4, del d. lgs. n. 165 del 2001, varrebbe a devolvere tuttora al giudice amministrativo tutte «le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3», e, quindi, anche l'azione ex art. 28 Stat. lav. che quei rapporti di lavoro coinvolga, sia b) un'interpretazione secondo la quale l'abrogazione del citato art. 6, comma primo, della legge n. 146 del 1990, comporterebbe in ogni caso la devoluzione al giudice ordinario dell'azione ex art. 28 Stat. lav. promossa dall'organizzazione sindacale, anche se tale azione incidesse, attraverso la richiesta di rimozione degli effetti del comportamento antisindacale, su rapporti di lavoro non “privatizzati”, mentre il pubblico dipendente potrebbe far valere la sua situazione soggettiva individuale davanti al giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, citato. Entrambe tali interpretazioni valgono a risolvere alla radice i problemi che il rimettente solleva quali questioni di legittimità costituzionale, in quanto quella sub a) comporta il persistere della situazione preesistente alla legge n. 83 del 2000, ed in quanto quella sub b), implica o b1) una prevenzione del paventato conflitto di giudicati, attraverso il coordinamento, ex art. 295 del codice di procedura civile, dell'azione individuale con quella promossa dal sindacato, ovvero b2) la radicale negazione di ogni possibilità di conflitto pratico di giudicati, riconoscendo la totale autonomia delle due azioni in quanto volte a tutelare distinte situazioni sostanziali, sicché deve escludersi la violazione dei parametri evocati prospettata sulla premessa che una disciplina irragionevolmente inidonea a prevenire conflitti pratici di giudicati si risolva in una compressione del diritto di difesa ed in un'arbitraria individuazione del giudice munito di giurisdizione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 63
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte