Ordinanza 144/2003 (ECLI:IT:COST:2003:144)
Massima numero 27637
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
09/04/2003; Decisione del
09/04/2003
Deposito del 24/04/2003; Pubblicazione in G. U. 30/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Giustizia amministrativa - Diritti soggettivi del pubblico dipendente - Controversie relative a questioni attinenti al periodo, del rapporto di lavoro, anteriore al 30 giugno 1998 - Proponibilità, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000 - Prospettata ingiustificata sperequazione dei pubblici dipendenti rispetto ai lavoratori privati, godenti di più ampi termini prescrizionali, nonché lesione della tutela giurisdizionale e del diritto alla retribuzione - Intervenuta abrogazione della disposizione censurata - Omessa motivazione in ordine alla perdurante applicabilità della stessa - Manifesta inammissibilità.
Giustizia amministrativa - Diritti soggettivi del pubblico dipendente - Controversie relative a questioni attinenti al periodo, del rapporto di lavoro, anteriore al 30 giugno 1998 - Proponibilità, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000 - Prospettata ingiustificata sperequazione dei pubblici dipendenti rispetto ai lavoratori privati, godenti di più ampi termini prescrizionali, nonché lesione della tutela giurisdizionale e del diritto alla retribuzione - Intervenuta abrogazione della disposizione censurata - Omessa motivazione in ordine alla perdurante applicabilità della stessa - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione, dell'art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il quale, dopo aver attribuito al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, dispone che ”le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”. Il remittente,infatti, omettendo di prendere in esame l'effetto dell'intervenuta abrogazione della disposizione censurata e della sua contestuale riformulazione, non ha svolto alcuna argomentazione circa la perdurante applicabilità della disposizione abrogata ai fini della definizione del giudizio principale.
- V. ordinanza, citata, n. 184/2002.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione, dell'art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il quale, dopo aver attribuito al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, dispone che ”le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”. Il remittente,infatti, omettendo di prendere in esame l'effetto dell'intervenuta abrogazione della disposizione censurata e della sua contestuale riformulazione, non ha svolto alcuna argomentazione circa la perdurante applicabilità della disposizione abrogata ai fini della definizione del giudizio principale.
- V. ordinanza, citata, n. 184/2002.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/03/1998
n. 80
art. 45
co. 17
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte