Ordinanza 146/2003 (ECLI:IT:COST:2003:146)
Massima numero 27613
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
09/04/2003; Decisione del
09/04/2003
Deposito del 24/04/2003; Pubblicazione in G. U. 30/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Processo minorile - Definizione del processo nell’udienza preliminare, subordinata al consenso dell’imputato minorenne anche nell’ipotesi di sentenza di non luogo a procedere pienamente liberatoria o per improcedibilità - Prospettata irragionevolezza, con disparità di trattamento dei minorenni rispetto agli imputati adulti - Questione già definita con pronuncia di parziale accoglimento nel senso richiesto - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Processo minorile - Definizione del processo nell’udienza preliminare, subordinata al consenso dell’imputato minorenne anche nell’ipotesi di sentenza di non luogo a procedere pienamente liberatoria o per improcedibilità - Prospettata irragionevolezza, con disparità di trattamento dei minorenni rispetto agli imputati adulti - Questione già definita con pronuncia di parziale accoglimento nel senso richiesto - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo, quarto e quinto comma della Costituzione, dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63, nella parte in cui richiede il consenso dell'imputato minorenne per la definizione del procedimento nell'udienza preliminare anche nell'ipotesi di sentenza di non luogo a procedere pienamente liberatoria o per improcedibilità.La Corte costituzionale ha, infatti, già accolto la medesima questione, dichiarando costituzionalmente illegittima la norma impugnata «nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità».
- Per il precedente a cui si rinvia v. sentenza, citata, n. 195/2002.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo, quarto e quinto comma della Costituzione, dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63, nella parte in cui richiede il consenso dell'imputato minorenne per la definizione del procedimento nell'udienza preliminare anche nell'ipotesi di sentenza di non luogo a procedere pienamente liberatoria o per improcedibilità.La Corte costituzionale ha, infatti, già accolto la medesima questione, dichiarando costituzionalmente illegittima la norma impugnata «nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità».
- Per il precedente a cui si rinvia v. sentenza, citata, n. 195/2002.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
22/09/1988
n. 448
art. 32
co. 1
legge
01/03/2001
n. 63
art. 22
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 4
Costituzione
art. 111
co. 5
Altri parametri e norme interposte