Ordinanza 147/2003 (ECLI:IT:COST:2003:147)
Massima numero 27621
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
09/04/2003; Decisione del
09/04/2003
Deposito del 24/04/2003; Pubblicazione in G. U. 30/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Astensione e ricusazione del giudice - Esclusione della facoltà delle parti di ricusare il giudice, chiamato a celebrare l’udienza preliminare, quando abbia già pronunciato sentenza su richiesta (ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.), nei confronti di imputati a titolo di concorso nel medesimo reato - Prospettata violazione dei principî di eguaglianza, di imparzialità e terzietà del giudice nonché del diritto di difesa - Difetto di legittimazione del giudice 'a quo' a sollevare l’incidente di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Astensione e ricusazione del giudice - Esclusione della facoltà delle parti di ricusare il giudice, chiamato a celebrare l’udienza preliminare, quando abbia già pronunciato sentenza su richiesta (ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.), nei confronti di imputati a titolo di concorso nel medesimo reato - Prospettata violazione dei principî di eguaglianza, di imparzialità e terzietà del giudice nonché del diritto di difesa - Difetto di legittimazione del giudice 'a quo' a sollevare l’incidente di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà delle parti di ricusare il giudice chiamato a celebrare l'udienza preliminare che abbia in precedenza pronunciato sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di altri soggetti, imputati a titolo di concorso nel medesimo reato. Per un verso, infatti, la violazione dei parametri costituzionali evocati appare meramente ipotetica e astratta in quanto, nel caso di specie, non risulta che alcuna delle parti abbia presentato dichiarazione di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare. Per altro verso, ove fosse stata avanzata una formale dichiarazione di ricusazione nei confronti del giudice dell'udienza preliminare, questi non avrebbe comunque potuto fare applicazione della norma censurata, in quanto si sarebbe dovuto limitare a trasmettere gli atti alla Corte d'appello, competente a decidere anche sulla ammissibilità della dichiarazione, unico giudice, quindi, legittimato a sollevare questione di legittimità costituzionale della disciplina della ricusazione.
- Sul difetto di legittimazione del giudice a sollevare questioni di costituzionalità in ordine all'incidente di ricusazione che lo riguarda e sulla attribuzione esclusivamente al giudice superiore della competenza a giudicare sulla ricusazione stessa, v. ordinanza, citata, n. 204 /1999.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà delle parti di ricusare il giudice chiamato a celebrare l'udienza preliminare che abbia in precedenza pronunciato sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di altri soggetti, imputati a titolo di concorso nel medesimo reato. Per un verso, infatti, la violazione dei parametri costituzionali evocati appare meramente ipotetica e astratta in quanto, nel caso di specie, non risulta che alcuna delle parti abbia presentato dichiarazione di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare. Per altro verso, ove fosse stata avanzata una formale dichiarazione di ricusazione nei confronti del giudice dell'udienza preliminare, questi non avrebbe comunque potuto fare applicazione della norma censurata, in quanto si sarebbe dovuto limitare a trasmettere gli atti alla Corte d'appello, competente a decidere anche sulla ammissibilità della dichiarazione, unico giudice, quindi, legittimato a sollevare questione di legittimità costituzionale della disciplina della ricusazione.
- Sul difetto di legittimazione del giudice a sollevare questioni di costituzionalità in ordine all'incidente di ricusazione che lo riguarda e sulla attribuzione esclusivamente al giudice superiore della competenza a giudicare sulla ricusazione stessa, v. ordinanza, citata, n. 204 /1999.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 37
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte