Previdenza - In genere - Trattamenti pensionistici i cui importi complessivamente considerati superano 100.000 euro lordi annui - Decurtazione percentuale progressiva, per la durata, a seguito di pronuncia costituzionale, di tre anni, dell'ammontare lordo annuo - Condizioni - Denunciata irragionevolezza, violazione di principi di affidamento, uguaglianza e adeguatezza del trattamento previdenziale, nonché di capacità contributiva - Questioni analoghe ad altre già dichiarate non fondate - Assenza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza delle questioni. (Classif. 190001).
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost. - dell'art. 1, commi da 261 a 268, della legge n. 145 del 2018, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici diretti di importo complessivo superiore a 100.000 euro lordi annui «per la durata di tre anni». Il rimettente non porta argomenti nuovi rispetto a quelli giudicati non fondati dalla sentenza n. 234 del 2020. (Precedenti: S. 234/2020 - mass. 43238; O. 82/2022 - mass. 44660; O. 224/2021 - mass. 44398; O. 214/2021 - mass. 44330; O. 165/2021 - mass. 44119; O. 111/2021 - mass. 43877; O. 204/2020 - mass. 42950; O. 93/2020 - mass. 43421; O. 81/2020 - mass. 42576).