Sentenza 148/2003 (ECLI:IT:COST:2003:148)
Massima numero 27722
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
05/05/2003; Decisione del
05/05/2003
Deposito del 09/05/2003; Pubblicazione in G. U. 14/05/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione puglia - Edilizia e urbanistica - Vincoli scaduti, preordinati all’espropriazione o sostanzialmente espropriativi - Mancata previsione di durata e di indennizzo - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Regione puglia - Edilizia e urbanistica - Vincoli scaduti, preordinati all’espropriazione o sostanzialmente espropriativi - Mancata previsione di durata e di indennizzo - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
Illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 37, quinto comma, della legge della Regione Puglia 31 maggio 1980, n. 56 e dell'art. 17, comma 2, della legge della Regione Puglia 27 luglio 2001, n. 20 nella parte in cui si riferiscono a vincoli scaduti, preordinati all'espropriazione o sostanzialmente espropriativi, senza previsione di durata e di indennizzo. Il problema della temporaneità e della conseguente indennizzabilità della protrazione dei vincoli urbanistici, oltre i termini di scadenza per l’attuazione dei piani attuativi, si può porre, infatti, solo nei confronti dei vincoli preordinati all'espropriazione o sostanzialmente ablativi e non già per tutti gli altri vincoli attinenti a destinazioni non coinvolgenti l'esecuzione di opere pubbliche, ma rimessi alla iniziativa (anche concorrente) dei singoli proprietari (come il verde condominiale e gli accessi privati pedonali), trattandosi di vincoli meramente conformativi. Deve essere, di conseguenza, tenuto distinto – rispetto alla pretesa indennitaria – il profilo della ammissibilità e legittimità sia della reiterazione degli anzidetti vincoli in via amministrativa, sia della ammissibilità sul piano costituzionale, entro i limiti della non irragionevolezza, di proroghe o di protrazioni di durata in via legislativa o di differenziazioni di durata per taluni vincoli. Pertanto, le norme denunciate vanno dichiarate incostituzionali solo in quanto, per la generale indicazione di persistente ulteriore efficacia dell'obbligo di osservare le previsioni non attuate dello strumento di pianificazione urbanistica, si riferiscono anche a vincoli scaduti preordinati all'espropriazione o sostanzialmente espropriativi senza previsione di durata e di indennizzo.
- Sul principio secondo cui, per i vincoli urbanistici espropriativi, la reiterazione o la proroga comporta – oltre la temporaneità – necessariamente un indennizzo, diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata, v. sentenze, citate, n. 411/2001, n. 179/1999.
- Sul primo periodo di ordinaria durata temporanea del vincolo, da considerarsi come periodo di franchigia da ogni indennizzo, quale determinato dal legislatore entro limiti non irragionevoli, riconducibili alla normale sopportabilità del peso gravante in modo particolare sul singolo, v. sentenza, citata, n. 179/1999.
Illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 37, quinto comma, della legge della Regione Puglia 31 maggio 1980, n. 56 e dell'art. 17, comma 2, della legge della Regione Puglia 27 luglio 2001, n. 20 nella parte in cui si riferiscono a vincoli scaduti, preordinati all'espropriazione o sostanzialmente espropriativi, senza previsione di durata e di indennizzo. Il problema della temporaneità e della conseguente indennizzabilità della protrazione dei vincoli urbanistici, oltre i termini di scadenza per l’attuazione dei piani attuativi, si può porre, infatti, solo nei confronti dei vincoli preordinati all'espropriazione o sostanzialmente ablativi e non già per tutti gli altri vincoli attinenti a destinazioni non coinvolgenti l'esecuzione di opere pubbliche, ma rimessi alla iniziativa (anche concorrente) dei singoli proprietari (come il verde condominiale e gli accessi privati pedonali), trattandosi di vincoli meramente conformativi. Deve essere, di conseguenza, tenuto distinto – rispetto alla pretesa indennitaria – il profilo della ammissibilità e legittimità sia della reiterazione degli anzidetti vincoli in via amministrativa, sia della ammissibilità sul piano costituzionale, entro i limiti della non irragionevolezza, di proroghe o di protrazioni di durata in via legislativa o di differenziazioni di durata per taluni vincoli. Pertanto, le norme denunciate vanno dichiarate incostituzionali solo in quanto, per la generale indicazione di persistente ulteriore efficacia dell'obbligo di osservare le previsioni non attuate dello strumento di pianificazione urbanistica, si riferiscono anche a vincoli scaduti preordinati all'espropriazione o sostanzialmente espropriativi senza previsione di durata e di indennizzo.
- Sul principio secondo cui, per i vincoli urbanistici espropriativi, la reiterazione o la proroga comporta – oltre la temporaneità – necessariamente un indennizzo, diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata, v. sentenze, citate, n. 411/2001, n. 179/1999.
- Sul primo periodo di ordinaria durata temporanea del vincolo, da considerarsi come periodo di franchigia da ogni indennizzo, quale determinato dal legislatore entro limiti non irragionevoli, riconducibili alla normale sopportabilità del peso gravante in modo particolare sul singolo, v. sentenza, citata, n. 179/1999.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
31/05/1980
n. 56
art. 37
co. 5
legge della Regione Puglia
27/07/2001
n. 20
art. 17
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 2
Costituzione
art. 42
co. 3
Altri parametri e norme interposte