Sentenza 149/2003 (ECLI:IT:COST:2003:149)
Massima numero 27724
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
05/05/2003; Decisione del
05/05/2003
Deposito del 09/05/2003; Pubblicazione in G. U. 14/05/2003
Massime associate alla pronuncia:
27725
Titolo
Rilevanza della questione - Valutazione del rimettente - Ritenuta omissione - Eccezione di inammissibilità - Rigetto.
Rilevanza della questione - Valutazione del rimettente - Ritenuta omissione - Eccezione di inammissibilità - Rigetto.
Testo
Risulta priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'Avvocatura dello Stato per avere il rimettente omesso qualsiasi valutazione circa la rilevanza della questione. Poiché il caso di specie concerne un giudizio di appello nel quale la difesa dell'imputato ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, il proscioglimento del minore ex art. 27 del d.P.R. n. 448 del 1988, la questione è comunque rilevante, in quanto da una eventuale pronuncia di accoglimento discende la possibilità per la Corte di appello di entrare nel merito del gravame.
Risulta priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'Avvocatura dello Stato per avere il rimettente omesso qualsiasi valutazione circa la rilevanza della questione. Poiché il caso di specie concerne un giudizio di appello nel quale la difesa dell'imputato ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, il proscioglimento del minore ex art. 27 del d.P.R. n. 448 del 1988, la questione è comunque rilevante, in quanto da una eventuale pronuncia di accoglimento discende la possibilità per la Corte di appello di entrare nel merito del gravame.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte