Sentenza 149/2003 (ECLI:IT:COST:2003:149)
Massima numero 27725
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
05/05/2003; Decisione del
05/05/2003
Deposito del 09/05/2003; Pubblicazione in G. U. 14/05/2003
Massime associate alla pronuncia:
27724
Titolo
Processo penale - Processo a carico di imputati minorenni - Sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto - Possibilità di pronuncia solo nell’udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo, e non in dibattimento - Carenza di ragionevole giustificazione in contraddizione con l’esigenza di una decisione più favorevole all’imputato e più adeguata alla natura del fatto - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di altra censura.
Processo penale - Processo a carico di imputati minorenni - Sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto - Possibilità di pronuncia solo nell’udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo, e non in dibattimento - Carenza di ragionevole giustificazione in contraddizione con l’esigenza di una decisione più favorevole all’imputato e più adeguata alla natura del fatto - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di altra censura.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma 4, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata solo nell'udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo. Infatti il principio secondo cui deve comunque essere adottato, a tutela dell'imputato minorenne, la formula di proscioglimento più favorevole, rende irragionevole limitare l'istituto in questione - originariamente introdotto con l'obiettivo di una rapida fuoruscita del minorenne dal circuito processuale - alle fasi iniziali del procedimento e non consentirne l'operatività anche nel dibattimento, qualora gli elementi di fatto e le circostanze idonei a dimostrare la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento emergano solo in quella fase, ovvero l'imputato non abbia potuto essere prosciolto per irrilevanza del fatto nell'udienza preliminare.
- L'art. 27 del d.P.R. 448/1988, nella sua formulazione originaria, venne dichiarato illegittimo per eccesso di delega con la citata sentenza n. 250/1991.
- La sentenza n. 195/2002, citata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 448/1988, nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare una sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità.
- V. anche citate sentenze n. 433/1997 e n. 77/1993.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma 4, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata solo nell'udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo. Infatti il principio secondo cui deve comunque essere adottato, a tutela dell'imputato minorenne, la formula di proscioglimento più favorevole, rende irragionevole limitare l'istituto in questione - originariamente introdotto con l'obiettivo di una rapida fuoruscita del minorenne dal circuito processuale - alle fasi iniziali del procedimento e non consentirne l'operatività anche nel dibattimento, qualora gli elementi di fatto e le circostanze idonei a dimostrare la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento emergano solo in quella fase, ovvero l'imputato non abbia potuto essere prosciolto per irrilevanza del fatto nell'udienza preliminare.
- L'art. 27 del d.P.R. 448/1988, nella sua formulazione originaria, venne dichiarato illegittimo per eccesso di delega con la citata sentenza n. 250/1991.
- La sentenza n. 195/2002, citata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 448/1988, nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare una sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità.
- V. anche citate sentenze n. 433/1997 e n. 77/1993.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
22/09/1988
n. 448
art. 27
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 31
co. 2
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte