Ordinanza 151/2003 (ECLI:IT:COST:2003:151)
Massima numero 27734
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  05/05/2003;  Decisione del  05/05/2003
Deposito del 09/05/2003; Pubblicazione in G. U. 14/05/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Misure cautelari - Provvedimenti “a catena” restrittivi della libertà personale - Decorrenza dei termini di custodia - Questione sollevata dal giudice di rinvio per contrastare il principio di diritto affermato in fase di legittimità - Carenza di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 13, quinto comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, per le ipotesi di provvedimenti cautelari "a catena" restrittivi della libertà personale, i termini di custodia, commisurati alla più grave delle contestazioni, decorrano dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza anche nei casi in cui i fatti che ne costituiscono il fondamento e quelli posti a base della successiva misura siano tra loro in rapporto di connessione non qualificata. Infatti il giudice 'a quo' - indotto a sollevare la questione allo scopo di sottrarsi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione al quale era vincolato come giudice di rinvio - non espone le ragioni per le quali nella fattispecie al suo esame non sussisterebbe alcun rapporto di connessione qualificata tra i delitti oggetto delle due ordinanze cautelari, così da rendersi necessaria una sentenza additiva della Corte.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 297  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13  co. 5

Altri parametri e norme interposte