Ordinanza 152/2003 (ECLI:IT:COST:2003:152)
Massima numero 27735
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
05/05/2003; Decisione del
05/05/2003
Deposito del 09/05/2003; Pubblicazione in G. U. 14/05/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Università - Medici universitari - Esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria - Modalità di svolgimento - Prospettata violazione del principio di eguaglianza e dell’autonomia universitaria, nonché ritenuto eccesso di delega e mancanza di proporzionalità rispetto agli scopi perseguiti - Intervenute modifiche normative anteriori all’atto di rimessione - Carenza di motivazione sulla possibile loro incidenza sulla questione - Manifesta inammissibilità.
Università - Medici universitari - Esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria - Modalità di svolgimento - Prospettata violazione del principio di eguaglianza e dell’autonomia universitaria, nonché ritenuto eccesso di delega e mancanza di proporzionalità rispetto agli scopi perseguiti - Intervenute modifiche normative anteriori all’atto di rimessione - Carenza di motivazione sulla possibile loro incidenza sulla questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità, per carenza di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 12, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 33, 76 e 97 della Costituzione, nella parte in cui dispone che, fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico dei medici universitari, lo svolgimento di attività libero professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito. Infatti il rimettente non ha esplicitato se le modifiche normative, intervenute anteriormente all'atto di rimessione, che hanno inciso sul complessivo quadro di riferimento nel quale si inscrive la questione, abbiano eventualmente inciso, ed entro quali limiti, sulla fattispecie sottoposta al suo esame.
Manifesta inammissibilità, per carenza di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 12, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 33, 76 e 97 della Costituzione, nella parte in cui dispone che, fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico dei medici universitari, lo svolgimento di attività libero professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito. Infatti il rimettente non ha esplicitato se le modifiche normative, intervenute anteriormente all'atto di rimessione, che hanno inciso sul complessivo quadro di riferimento nel quale si inscrive la questione, abbiano eventualmente inciso, ed entro quali limiti, sulla fattispecie sottoposta al suo esame.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
21/12/1999
n. 517
art. 5
co. 12
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 33
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte