Ordinanza 153/2003 (ECLI:IT:COST:2003:153)
Massima numero 27706
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CHIEPPA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  05/05/2003;  Decisione del  05/05/2003
Deposito del 09/05/2003; Pubblicazione in G. U. 14/05/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie di un parlamentare riportate da organi di stampa - Giudizio civile nei suoi confronti per il risarcimento del danno - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal tribunale di savona - Riproposizione di un conflitto già dichiarato improcedibile - Inammissibilità del ricorso.

Testo
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato riproposto dal giudice istruttore in funzione di giudice unico del Tribunale civile di Savona nei confronti del Senato della Repubblica, in quanto l'esigenza costituzionale, legata al regolare svolgimento e alla certezza dei rapporti tra poteri dello Stato, che il procedimento, una volta instaurato, venga comunque definito, non consente la riproponibilità 'ad libitum' di ricorsi per conflitto già dichiarati improcedibili. [Nel caso in questione la sentenza n. 191 del 2001 aveva giudicato improcedibile lo stesso conflitto, già proposto dallo stesso giudice, in ragione del mancato rispetto del termine stabilito per il deposito del ricorso e dell'ordinanza (n. 141/2000) dichiarativa della sua ammissibilità in sede di prima delibazione].

Atti oggetto del giudizio

deliberazione del Senato della Repubblica  21/04/1999  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art.   

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 26    co. 3