Ordinanza 155/2003 (ECLI:IT:COST:2003:155)
Massima numero 27740
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
05/05/2003; Decisione del
05/05/2003
Deposito del 09/05/2003; Pubblicazione in G. U. 14/05/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Imputati per determinati reati (indicati all’art. 407, comma 2, lettera a, cod. proc. pen.) - Termini di custodia cautelare più ampi, secondo quanto previsto per il giudizio ordinario - Mancata previsione - Assunta lesione del principio di eguaglianza - Questione già risolta in via interpretativa dal rimettente e finalizzata ad ottenere l’avallo interpretativo della corte - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Imputati per determinati reati (indicati all’art. 407, comma 2, lettera a, cod. proc. pen.) - Termini di custodia cautelare più ampi, secondo quanto previsto per il giudizio ordinario - Mancata previsione - Assunta lesione del principio di eguaglianza - Questione già risolta in via interpretativa dal rimettente e finalizzata ad ottenere l’avallo interpretativo della corte - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 1, lettera b-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede in relazione al giudizio abbreviato, allorquando si proceda per i reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) dello stesso codice, che i termini di custodia cautelare sono prorogati di sei mesi, secondo quanto disposto per il giudizio ordinario. Infatti il giudice rimettente - che in relazione alla posizione di altri coindagati ha già interpretato la disposizione censurata nel senso prospettato - solleva la questione con la finalità - estranea alla logica del giudizio incidentale di costituzionalità - di avvalorare l'interpretazione che egli ritiene corretta e che invece è stata già disattesa dal tribunale del riesame.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 1, lettera b-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede in relazione al giudizio abbreviato, allorquando si proceda per i reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) dello stesso codice, che i termini di custodia cautelare sono prorogati di sei mesi, secondo quanto disposto per il giudizio ordinario. Infatti il giudice rimettente - che in relazione alla posizione di altri coindagati ha già interpretato la disposizione censurata nel senso prospettato - solleva la questione con la finalità - estranea alla logica del giudizio incidentale di costituzionalità - di avvalorare l'interpretazione che egli ritiene corretta e che invece è stata già disattesa dal tribunale del riesame.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 303
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte