Ordinanza 157/2003 (ECLI:IT:COST:2003:157)
Massima numero 27719
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
05/05/2003; Decisione del
05/05/2003
Deposito del 09/05/2003; Pubblicazione in G. U. 14/05/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni rese nel corso di trasmissione televisiva da un membro del parlamento - Procedimento civile per il risarcimento del danno - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione della corte d’appello di roma - Riproposizione di ricorso già dichiarato ammissibile e non ulteriormente proseguito - Sopravvenuto annullamento della deliberazione impugnata, in relazione ad altro conflitto - Inammissibilità del ricorso.
Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni rese nel corso di trasmissione televisiva da un membro del parlamento - Procedimento civile per il risarcimento del danno - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione della corte d’appello di roma - Riproposizione di ricorso già dichiarato ammissibile e non ulteriormente proseguito - Sopravvenuto annullamento della deliberazione impugnata, in relazione ad altro conflitto - Inammissibilità del ricorso.
Testo
È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione già proposto con un primo ricorso - cui non è stato dato seguito dal ricorrente, il quale non aveva provveduto alle prescritte notificazioni e al conseguente deposito - e riproposto dalla Corte d'appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con cui l'Assemblea parlamentare il 17 novembre 1999 aveva dichiarato insindacabili - ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. - le opinioni espresse da un proprio membro nel corso di una trasmissione televisiva, per le quali è stato instaurato giudizio civile per il risarcimento dei danni. La materia di un conflitto tra poteri dello Stato, infatti, può ritenersi esaurita a seguito dell'annullamento della impugnata deliberazione in sede di definizione di un distinto conflitto di attribuzione sollevato nel corso di un processo penale a carico dello stesso parlamentare; con ciò venedo meno l'ostacolo che preclude al giudice di pronunciarsi sui comportamenti oggetto della deliberazione stessa.
- Cfr. analogamente la citata ordinanza n. 3/2003.
- V. sentenza n. 448/2002, per l'annullamento della deliberazione della Camera del 17 novembre 1999.
È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione già proposto con un primo ricorso - cui non è stato dato seguito dal ricorrente, il quale non aveva provveduto alle prescritte notificazioni e al conseguente deposito - e riproposto dalla Corte d'appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con cui l'Assemblea parlamentare il 17 novembre 1999 aveva dichiarato insindacabili - ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. - le opinioni espresse da un proprio membro nel corso di una trasmissione televisiva, per le quali è stato instaurato giudizio civile per il risarcimento dei danni. La materia di un conflitto tra poteri dello Stato, infatti, può ritenersi esaurita a seguito dell'annullamento della impugnata deliberazione in sede di definizione di un distinto conflitto di attribuzione sollevato nel corso di un processo penale a carico dello stesso parlamentare; con ciò venedo meno l'ostacolo che preclude al giudice di pronunciarsi sui comportamenti oggetto della deliberazione stessa.
- Cfr. analogamente la citata ordinanza n. 3/2003.
- V. sentenza n. 448/2002, per l'annullamento della deliberazione della Camera del 17 novembre 1999.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
17/11/1999
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4