Ordinanza 158/2003 (ECLI:IT:COST:2003:158)
Massima numero 27723
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  05/05/2003;  Decisione del  05/05/2003
Deposito del 09/05/2003; Pubblicazione in G. U. 14/05/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Contenzioso tributario - Assistenza e difesa - Controversie di valore superiore a lire 5.000.000 - Obbligatorietà dell’assistenza tecnica - Esclusione del potere del presidente della commissione di ammettere il contribuente alla tutela diretta e personale in giudizio - Prospettata disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non attribuisce al Presidente della Commissione tributaria il potere discrezionale di ammettere il contribuente ricorrente alla tutela diretta e personale del proprio interesse processuale, anche in assenza di difesa tecnica, nel caso in cui detta tutela, tenuto conto della modesta difficoltà della causa e della sostanza delle doglianze espresse, sia ritenuta superflua. Va, infatti, considerato che la posizione del contribuente ricorrente in controversie di valore superiore a 5.000.000 di lire è diversa da quelle di valore inferiore, nelle quali ultime è prevista la facoltà del giudice di assegnare un termine alla parte per munirsi di una difesa tecnica ritenuta necessaria a maggiore garanzia della difesa processuale, e che, secondo l’ interpretazione, conforme a Costituzione ( indicata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 189 del 2000), l'inammissibilità del ricorso quando non vi sia assistenza tecnica per controversie di valore superiore a 5.000.000 di lire scatta – per scelta del legislatore tutt'altro che irragionevole – solo a seguito di un ordine del giudice ineseguito nei termini fissati e non per il semplice fatto della mancata sottoscrizione del ricorso da parte di un professionista abilitato. Rientra, inoltre, nella discrezionalità del legislatore la disciplina del diritto di difesa, non essendovi in via generale una scelta costituzionalmente obbligata di assistenza di difensore abilitato, soprattutto in relazione alla tenuità del valore della lite o alla natura della controversia.

- V. sentenza, citata, n. 189/2000.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 12  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte