Ordinanza 160/2003 (ECLI:IT:COST:2003:160)
Massima numero 27733
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  05/05/2003;  Decisione del  05/05/2003
Deposito del 09/05/2003; Pubblicazione in G. U. 14/05/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Università - Tecnici laureati medici con funzioni assistenziali - Mancata piena equiparazione allo 'status' giuridico ed economico dei ricercatori universitari - Lamentata lesione dei principî di eguaglianza e ragionevolezza, e asserito contrasto con le esigenze di buon funzionamento dell’amministrazione - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di argomenti o profili nuovi - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 che, pur attribuendo, ai tecnici laureati medici, funzioni e compiti ritenuti corrispondenti a quelli omologhi assegnati ai ricercatori universitari, non porterebbe a compimento la piena e completa equiparazione delle due categorie. La Corte costituzionale, infatti, pronunciandosi su identica questione, ha già escluso la piena fungibilità tra le due categorie di personale poiché a una parziale coincidenza di compiti per quanto riguarda l'attività didattica si contrappone una essenziale differenziazione per quanto riguarda la ricerca, che è propria ed esclusiva dei ricercatori, e la direzione e gestione di laboratori, che è propria ed esclusiva dei tecnici laureati; non sussiste, quindi, la necessità di introdurre, per via di una pronuncia additiva, la totale assimilazione di 'status' tra le due categorie, né, in mancanza di argomenti o profili nuovi nelle ordinanze di rimessione v'è ragione di discostarsi dalle conclusioni raggiunte nella precedente decisione della Corte costituzionale.

- Per il precedente, in termini, cui si fa esplicito rinvio, v. ordinanza n. 262/2002 ed, anche, ordinanza, richiamata, n. 94/2002.

- Sulla non incidenza di talune settoriali disposizioni legislative concernenti i tecnici laureati dell'area medica in quanto si tratta di norme di contorno basate sul principio, più volte sottolineato dalla Corte costituzionale, della stretta compenetrazione tra assistenza e didattica v. ordinanza, citata, n. 262/2002.

- Sulla reiterata impropria invocazione dell’art. 97 della Costituzione, in vista della attribuzione di miglioramenti di trattamento economico e normativo, v. rinvio alla ordinanza n. 262/2002 e alla sentenza n. 273/1997.

Atti oggetto del giudizio

legge  19/10/1999  n. 370  art. 8  co. 10

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte