Ordinanza 161/2003 (ECLI:IT:COST:2003:161)
Massima numero 27739
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
05/05/2003; Decisione del
05/05/2003
Deposito del 09/05/2003; Pubblicazione in G. U. 14/05/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Esecuzione forzata - Espropriazione mobiliare - Domanda di assegnazione del compendio pignorato - Assunta proponibilità solo prima del secondo incanto - Prospettato irragionevole ostacolo all’esercizio dell’azione da parte del creditore, con lesione dei principî di protezione del diritto al lavoro del creditore - Manifesta infondatezza della questione.
Esecuzione forzata - Espropriazione mobiliare - Domanda di assegnazione del compendio pignorato - Assunta proponibilità solo prima del secondo incanto - Prospettato irragionevole ostacolo all’esercizio dell’azione da parte del creditore, con lesione dei principî di protezione del diritto al lavoro del creditore - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 4, 24 e 35 della Costituzione, dell'art. 538, secondo comma, del codice di procedura civile, assumendo che il creditore procedente non potrebbe chiedere l'assegnazione del compendio pignorato (si tratta di espropriazione mobiliare) dopo l'esito negativo del secondo incanto. Infatti, l'interpretazione restrittiva, seguita dal giudice 'a quo', non è l'unica possibile poiché l'indizione di un secondo incanto non impedisce né le successive domande di assegnazione, né l'indizione di un terzo incanto, sulla base dell'esigenza che la procedura di esecuzione abbia comunque una sua conclusione di fronte all'assenza di offerte. Pertanto, deve escludersi, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza di rimessione, l'esistenza di una preclusione ad una istanza di assegnazione dopo il secondo incanto (di procedura mobiliare) deserto, fermo restando che tale richiesta rimane ovviamente sottoposta ai poteri di controllo da parte del giudice in ordine alla valutazione del bene e dell'offerta, essendo a questi rimesso il potere di fissare un terzo incanto anche con diverse formalità di pubblicità.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 4, 24 e 35 della Costituzione, dell'art. 538, secondo comma, del codice di procedura civile, assumendo che il creditore procedente non potrebbe chiedere l'assegnazione del compendio pignorato (si tratta di espropriazione mobiliare) dopo l'esito negativo del secondo incanto. Infatti, l'interpretazione restrittiva, seguita dal giudice 'a quo', non è l'unica possibile poiché l'indizione di un secondo incanto non impedisce né le successive domande di assegnazione, né l'indizione di un terzo incanto, sulla base dell'esigenza che la procedura di esecuzione abbia comunque una sua conclusione di fronte all'assenza di offerte. Pertanto, deve escludersi, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza di rimessione, l'esistenza di una preclusione ad una istanza di assegnazione dopo il secondo incanto (di procedura mobiliare) deserto, fermo restando che tale richiesta rimane ovviamente sottoposta ai poteri di controllo da parte del giudice in ordine alla valutazione del bene e dell'offerta, essendo a questi rimesso il potere di fissare un terzo incanto anche con diverse formalità di pubblicità.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 538
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte