Ordinanza 162/2003 (ECLI:IT:COST:2003:162)
Massima numero 27748
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
05/05/2003; Decisione del
05/05/2003
Deposito del 09/05/2003; Pubblicazione in G. U. 14/05/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza sociale - Dirigenti pubblici - Dirigenti generali collocati a riposo anteriormente al 1° gennaio 1996 - Mancata attribuzione della indennità di posizione - Prospettata diversità di trattamento in ragione del tempo, con lesione del canone di ragionevolezza, dei diritti previdenziali, dei principî di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione e di proporzionalità della retribuzione - Manifesta infondatezza della questione.
Previdenza e assistenza sociale - Dirigenti pubblici - Dirigenti generali collocati a riposo anteriormente al 1° gennaio 1996 - Mancata attribuzione della indennità di posizione - Prospettata diversità di trattamento in ragione del tempo, con lesione del canone di ragionevolezza, dei diritti previdenziali, dei principî di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione e di proporzionalità della retribuzione - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli art. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione,dell'art.1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334 nella parte in cui non attribuisce l’indennità di posizione anche ai dirigenti generali collocati a riposo anteriormente al 1 gennaio 1996. Infatti , l’attribuzione di un'indennità di posizione ai dirigenti generali unicamente a far data dal 1 gennaio 1996 non contrasta con l'art. 3 della Costituzione, in quanto è riservato alla valutazione discrezionale del legislatore modulare in ragione del tempo i trattamenti pensionistici né contrasta di per sé con il principio di uguaglianza un diverso trattamento applicato "alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo può costituire un elemento diversificatore”. Nel caso in esame, la scelta del legislatore appare ancor più giustificata in considerazione del fatto che la previsione interviene nella fase di transizione ad un nuovo regime giuridico e ad una nuova disciplina del trattamento economico del personale dirigente delle amministrazioni statali, inizialmente escluso dalla contrattazione collettiva e successivamente ricompresovi. Né il principio di proporzionalità del trattamento pensionistico alla quantità e qualità del lavoro prestato impone affatto il necessario adeguamento del trattamento pensionistico agli stipendi.
Sul trattamento differenziato di situazioni eguali in ragione del fluire del tempo, v. riferimenti a sentenza n. 126/2000, sentenza n. 409/1998, ordinanza n. 177/1999.
Sul principio di proporzionalità del trattamento pensionistico alla quantità e qualità del lavoro prestato, v. sentenze, citate, n. 62/1999, n. 457/1998, n. 96/1991, n. 26/1980.
Sulla inconferenza della invocazione dell'art. 97 della Costituzione per conseguire miglioramenti retributivi, v., citate, sentenza n. 205/1998 e ordinanza n. 177/1999.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli art. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione,dell'art.1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334 nella parte in cui non attribuisce l’indennità di posizione anche ai dirigenti generali collocati a riposo anteriormente al 1 gennaio 1996. Infatti , l’attribuzione di un'indennità di posizione ai dirigenti generali unicamente a far data dal 1 gennaio 1996 non contrasta con l'art. 3 della Costituzione, in quanto è riservato alla valutazione discrezionale del legislatore modulare in ragione del tempo i trattamenti pensionistici né contrasta di per sé con il principio di uguaglianza un diverso trattamento applicato "alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo può costituire un elemento diversificatore”. Nel caso in esame, la scelta del legislatore appare ancor più giustificata in considerazione del fatto che la previsione interviene nella fase di transizione ad un nuovo regime giuridico e ad una nuova disciplina del trattamento economico del personale dirigente delle amministrazioni statali, inizialmente escluso dalla contrattazione collettiva e successivamente ricompresovi. Né il principio di proporzionalità del trattamento pensionistico alla quantità e qualità del lavoro prestato impone affatto il necessario adeguamento del trattamento pensionistico agli stipendi.
Sul trattamento differenziato di situazioni eguali in ragione del fluire del tempo, v. riferimenti a sentenza n. 126/2000, sentenza n. 409/1998, ordinanza n. 177/1999.
Sul principio di proporzionalità del trattamento pensionistico alla quantità e qualità del lavoro prestato, v. sentenze, citate, n. 62/1999, n. 457/1998, n. 96/1991, n. 26/1980.
Sulla inconferenza della invocazione dell'art. 97 della Costituzione per conseguire miglioramenti retributivi, v., citate, sentenza n. 205/1998 e ordinanza n. 177/1999.
Atti oggetto del giudizio
legge
02/10/1997
n. 334
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte