Ordinanza 164/2003 (ECLI:IT:COST:2003:164)
Massima numero 27742
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
05/05/2003; Decisione del
05/05/2003
Deposito del 09/05/2003; Pubblicazione in G. U. 14/05/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Esame di testimone “assistito” - Decesso in corso di dibattimento - Preclusione alla lettura, per impossibilità sopravvenuta, delle dichiarazioni rese dal teste nel corso delle indagini preliminari - Prospettata irragionevolezza, con lesione del principio di eguaglianza e del giusto processo - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo penale - Esame di testimone “assistito” - Decesso in corso di dibattimento - Preclusione alla lettura, per impossibilità sopravvenuta, delle dichiarazioni rese dal teste nel corso delle indagini preliminari - Prospettata irragionevolezza, con lesione del principio di eguaglianza e del giusto processo - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente di dare lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari da persona che nel corso del dibattimento ha assunto la veste di testimone "assistito", nel caso in cui ne sia divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili. Infatti la carente descrizione della fattispecie 'a quo' non consente di valutare se nel caso in esame avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 238, comma 3, cod. proc. pen., che prevede l'acquisizione della documentazione di atti di altri procedimenti di cui è divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili.
Manifesta inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente di dare lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari da persona che nel corso del dibattimento ha assunto la veste di testimone "assistito", nel caso in cui ne sia divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili. Infatti la carente descrizione della fattispecie 'a quo' non consente di valutare se nel caso in esame avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 238, comma 3, cod. proc. pen., che prevede l'acquisizione della documentazione di atti di altri procedimenti di cui è divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 512
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte