Ordinanza 165/2003 (ECLI:IT:COST:2003:165)
Massima numero 27743
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
05/05/2003; Decisione del
05/05/2003
Deposito del 09/05/2003; Pubblicazione in G. U. 14/05/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Sentenza di condanna - Esclusione dell’impugnazione del pubblico ministero - Lamentata irragionevolezza, nonché asserito contrasto con il principio di parità delle parti del processo, con il valore della certezza del diritto, i diritti inviolabili della persona, il diritto di difesa, l’obbligatorietà dell’azione penale - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Sentenza di condanna - Esclusione dell’impugnazione del pubblico ministero - Lamentata irragionevolezza, nonché asserito contrasto con il principio di parità delle parti del processo, con il valore della certezza del diritto, i diritti inviolabili della persona, il diritto di difesa, l’obbligatorietà dell’azione penale - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di condanna pronunciate nel giudizio abbreviato. Infatti: a) il principio di parità delle parti non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato, essendo invece ragionevole il limite all'appello della parte pubblica in funzione della rapida e completa definizione dei processi svoltisi con il rito abbreviato; b) il potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce una estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale; c) sono inconferenti i parametri concernenti i diritti inviolabili della persona e del diritto di difesa.
- V. citate ordinanze n. 347/2002 con riferimento ai parametri 3 e 111, secondo comma, Cost. e n. 421/2001, con riferimento al solo art. 111; e n. 347/2002, con riferimento all'art. 112 Cost.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di condanna pronunciate nel giudizio abbreviato. Infatti: a) il principio di parità delle parti non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato, essendo invece ragionevole il limite all'appello della parte pubblica in funzione della rapida e completa definizione dei processi svoltisi con il rito abbreviato; b) il potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce una estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale; c) sono inconferenti i parametri concernenti i diritti inviolabili della persona e del diritto di difesa.
- V. citate ordinanze n. 347/2002 con riferimento ai parametri 3 e 111, secondo comma, Cost. e n. 421/2001, con riferimento al solo art. 111; e n. 347/2002, con riferimento all'art. 112 Cost.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 443
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte