Ordinanza 166/2003 (ECLI:IT:COST:2003:166)
Massima numero 27745
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  05/05/2003;  Decisione del  05/05/2003
Deposito del 09/05/2003; Pubblicazione in G. U. 14/05/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) - Sostituto di imposta - Ritenuta a titolo di acconto per gli anni 1996 e 1997 sul trattamento di fine rapporto - Lamentata discriminazione tra sostituti di imposta e lesione del principio della capacità contributiva - Questione già dichiarata non fondata - Assenza di motivi nuovi e diversi - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui obbliga i sostituti di imposta per i redditi di lavoro dipendente al versamento di un importo percentuale sull'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto maturati al 31 dicembre del 1996 e del 1997, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti. Infatti identica questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento alle stesse norme della Costituzione, è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 155 del 2001.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/1996  n. 662  art. 3  co. 211

decreto-legge  28/03/1997  n. 79  art. 2  co. 1

legge  28/05/1997  n. 140  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte