Ordinanza 166/2003 (ECLI:IT:COST:2003:166)
Massima numero 27745
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
05/05/2003; Decisione del
05/05/2003
Deposito del 09/05/2003; Pubblicazione in G. U. 14/05/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) - Sostituto di imposta - Ritenuta a titolo di acconto per gli anni 1996 e 1997 sul trattamento di fine rapporto - Lamentata discriminazione tra sostituti di imposta e lesione del principio della capacità contributiva - Questione già dichiarata non fondata - Assenza di motivi nuovi e diversi - Manifesta infondatezza.
Imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) - Sostituto di imposta - Ritenuta a titolo di acconto per gli anni 1996 e 1997 sul trattamento di fine rapporto - Lamentata discriminazione tra sostituti di imposta e lesione del principio della capacità contributiva - Questione già dichiarata non fondata - Assenza di motivi nuovi e diversi - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui obbliga i sostituti di imposta per i redditi di lavoro dipendente al versamento di un importo percentuale sull'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto maturati al 31 dicembre del 1996 e del 1997, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti. Infatti identica questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento alle stesse norme della Costituzione, è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 155 del 2001.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui obbliga i sostituti di imposta per i redditi di lavoro dipendente al versamento di un importo percentuale sull'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto maturati al 31 dicembre del 1996 e del 1997, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti. Infatti identica questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento alle stesse norme della Costituzione, è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 155 del 2001.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/1996
n. 662
art. 3
co. 211
decreto-legge
28/03/1997
n. 79
art. 2
co. 1
legge
28/05/1997
n. 140
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte