Sentenza 169/2003 (ECLI:IT:COST:2003:169)
Massima numero 27746
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
19/05/2003; Decisione del
19/05/2003
Deposito del 23/05/2003; Pubblicazione in G. U. 28/05/2003
Massime associate alla pronuncia:
27747
Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta di giudizio condizionata a una integrazione probatoria - Rigetto - Rinnovazione della richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e potere del giudice di disporre il giudizio abbreviato - Mancata previsione - Irragionevole limitazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta di giudizio condizionata a una integrazione probatoria - Rigetto - Rinnovazione della richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e potere del giudice di disporre il giudizio abbreviato - Mancata previsione - Irragionevole limitazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato. Infatti la mancata previsione di un sindacato giurisdizionale sul rigetto della richiesta del rito abbreviato limita irragionevolmente il diritto di difesa, mentre d'altro canto non vi è alcun ostacolo nel quadro normativo vigente e che detta previsione sia introdotta, ed anzi risultando conforme alle finalità di economia processuale che cannotano il giudizio abbreviato quale rito alternativo al dibattimento, e coerente con il principio enunciato dall'art. 111, secondo comma, ultimo periodo, Cost.
- Sul giudizio abbreviato, v. citate sent. 23/1992, 54/2002, 115/2001, 66/1990, 183/1990 e 81/1991.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato. Infatti la mancata previsione di un sindacato giurisdizionale sul rigetto della richiesta del rito abbreviato limita irragionevolmente il diritto di difesa, mentre d'altro canto non vi è alcun ostacolo nel quadro normativo vigente e che detta previsione sia introdotta, ed anzi risultando conforme alle finalità di economia processuale che cannotano il giudizio abbreviato quale rito alternativo al dibattimento, e coerente con il principio enunciato dall'art. 111, secondo comma, ultimo periodo, Cost.
- Sul giudizio abbreviato, v. citate sent. 23/1992, 54/2002, 115/2001, 66/1990, 183/1990 e 81/1991.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 438
co. 6
codice di procedura penale
n.
art. 458
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte