Ordinanza 170/2003 (ECLI:IT:COST:2003:170)
Massima numero 27726
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  19/05/2003;  Decisione del  19/05/2003
Deposito del 23/05/2003; Pubblicazione in G. U. 28/05/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Adozione e affidamento - Adozione ordinaria di persone maggiorenni - Divieto di adozione da parte di chi abbia figli legittimi o legittimati di età minore - Prospettata violazione del principio di razionalità-equità - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione nella parte in cui non prevede che possa aversi adozione di maggiorenne da parte di soggetto che abbia discendenti legittimi o legittimati di età minore. Il sistema della disciplina dell'adozione di persone maggiori di età – presupponendo, fra l'altro, la necessità che i membri della famiglia legittima dell'adottante (coniuge e figli) siano adeguatamente posti in condizione di valutare le relative conseguenze sul piano morale e su quello patrimoniale e di esprimere, perciò, il loro assenso – non è stato, infatti, modificato dalle sentenze costituzionali n. 557 del 1988 e n. 345 del 1992 e l'invocata relativa 'ratio decidendi' non è applicabile al caso in esame, nel quale si chiede un intervento di revisione diretto ad escludere l'assenso dei figli minori anziché a far fronte alla relativa incapacità di esprimere la loro volontà. Né a diverso risultato può condurre la sentenza della Corte di cassazione n. 354 del 1999, anche invocata a sostegno di detta richiesta.

- Su analoghe questioni, ricordate le sentenze n. 53/1994 e n. 252/1996.

- In tema di deroga al divieto di adozione di maggiorenni da parte di chi abbia figli legittimi o legittimati, rispettivamente nella ipotesi in cui tali figli siano maggiorenni e consenzienti e in quella in cui essi siano maggiorenni ma incapaci di esprimere il proprio assenso, citate le sentenze n. 557/1988 e n. 345/1992.

- Intorno alla struttura ed alla funzione dell'istituto dell'adozione di persone maggiori di età, menzionate le sentenze n. 89/1993, n. 53/1994, n. 252/1996, n. 240/1998, n. 500/2000, n. 120/2001.

Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 291  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 30

Altri parametri e norme interposte