Ordinanza 172/2003 (ECLI:IT:COST:2003:172)
Massima numero 27729
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
19/05/2003; Decisione del
19/05/2003
Deposito del 23/05/2003; Pubblicazione in G. U. 28/05/2003
Titolo
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Fermo amministrativo del veicolo - Prospettata restrizione della libertà personale del proprietario - Inidoneità del parametro evocato - Manifesta infondatezza della questione.
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Fermo amministrativo del veicolo - Prospettata restrizione della libertà personale del proprietario - Inidoneità del parametro evocato - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevate in riferimento all'articolo 13 della Costituzione, in quanto il previsto fermo amministrativo del veicolo – oltre a non essere più conforme ad un mutato atteggiamento legislativo orientato in senso meno punitivo – rappresenterebbe per il proprietario una pesante restrizione della propria libertà e del diritto di attendere ai propri bisogni di lavoro e di spostamento, oltre al successivo onere di pagare ingenti spese di custodia. Il parametro costituzionale invocato è, infatti, assolutamente inidoneo, riferendosi tale norma costituzionale alla libertà della persona, senza alcuna attinenza al tema del fermo amministrativo di un bene patrimoniale quale il veicolo.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevate in riferimento all'articolo 13 della Costituzione, in quanto il previsto fermo amministrativo del veicolo – oltre a non essere più conforme ad un mutato atteggiamento legislativo orientato in senso meno punitivo – rappresenterebbe per il proprietario una pesante restrizione della propria libertà e del diritto di attendere ai propri bisogni di lavoro e di spostamento, oltre al successivo onere di pagare ingenti spese di custodia. Il parametro costituzionale invocato è, infatti, assolutamente inidoneo, riferendosi tale norma costituzionale alla libertà della persona, senza alcuna attinenza al tema del fermo amministrativo di un bene patrimoniale quale il veicolo.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 126
co. 7
decreto legislativo
30/12/1999
n. 507
art. 19
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte