Ordinanza 172/2003 (ECLI:IT:COST:2003:172)
Massima numero 27730
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  19/05/2003;  Decisione del  19/05/2003
Deposito del 23/05/2003; Pubblicazione in G. U. 28/05/2003
Massime associate alla pronuncia:  27728  27729


Titolo
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo - Prospettata violazione del canone di proporzionalità e ragionevolezza, con disparità di trattamento tra misure sanzionatorie di diversa gravità - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevate in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, in quanto prevede il fermo amministrativo per la durata di due mesi del veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta di validità. Considerato, infatti, che – come ripetutamente affermato – la determinazione delle condotte punitive e delle relative sanzioni, penali ed amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, detta sanzione accessoria appare certamente assai rigorosa e prevista in misura fissa, ma non tale da attingere ad una violazione dell'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo del principio di ragionevolezza: essa risulta coerente con la finalità, perseguita in generale dal sistema sanzionatorio del codice della strada, di dare una risposta effettiva ed immediata alle condotte potenzialmente pericolose. Né alcuna comparazione può essere fatta, ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale della disposizione impugnata sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, fra le sanzioni ivi previste e quelle di cui agli articoli 128, 186 e 187 del medesimo codice della strada, trattandosi di condotte diverse per le quali la legge prevede, non irragionevolmente, condotte diverse.

- Sulla non spettanza alla Corte del potere di rimodulare le scelte punitive del legislatore e di stabilire la quantificazione delle sanzioni, citate le sentenze n. 217/1996 e n. 313/1995; le ordinanze n. 190/1997 e n. 33/2001.

- In tema di finalità perseguite, in generale, dal sistema sanzionatorio del codice della strada, citata l'ordinanza n. 278/2001.

- In tema di discipline non irragionevolmente diverse di condotte diverse, menzionata l'ordinanza n. 136/2002.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 126  co. 7

decreto legislativo  30/12/1999  n. 507  art. 19  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte