Ordinanza 173/2003 (ECLI:IT:COST:2003:173)
Massima numero 27732
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
19/05/2003; Decisione del
19/05/2003
Deposito del 23/05/2003; Pubblicazione in G. U. 28/05/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Pensioni - Cumulo di pensioni - Trattamento da integrare al minimo - Diversità di criteri a seconda che le pensioni siano a carico della stessa gestione o a carico di gestioni diverse - Prospettata disparità, con violazione del principio di adeguatezza del trattamento - Manifesta infondatezza della questione.
Pensioni - Cumulo di pensioni - Trattamento da integrare al minimo - Diversità di criteri a seconda che le pensioni siano a carico della stessa gestione o a carico di gestioni diverse - Prospettata disparità, con violazione del principio di adeguatezza del trattamento - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di cumulo tra più pensioni, prevede, per la scelta del trattamento da integrare al minimo, criteri differenti a seconda che le pensioni appartengano alla stessa gestione ovvero a gestioni diverse, comprimendo nella prima ipotesi e nella generalità dei casi il diritto del pensionato a mezzi di sussistenza superiori al limite di povertà. Quanto alla pretesa violazione dell’art. 3 della Costituzione, gli argomenti addotti dal remittente non presentano, infatti, alcun elemento di novità rispetto a quelli già esaminati nella sentenza n. 18 del 1998 in riferimento ad analoghe questioni, considerato che talune asimmetrie che possono riscontrarsi nel momento applicativo del sistema di individuazione della pensione da integrare al minimo costituiscono disparità di mero fatto, insuscettibili di dare luogo a problemi di costituzionalità con riferimento al principio di eguaglianza. Quanto alla pretesa violazione dell’art. 38 della Costituzione, il riconoscimento dell’integrazione al minimo delle pensioni, per il soddisfacimento dei bisogni minimi di protezione della persona, può considerarsi di per sé sufficiente per garantire il rispetto del principio costituzionale invocato, dovendosi riconoscere al legislatore, in riferimento all’eventuale attribuzione di ulteriori benefici, un margine di discrezionalità – peraltro recentemente esercitata – anche in base alle risorse disponibili.
- Intorno alle asimmetrie che possono riscontrarsi nel sistema applicativo delle pensioni e che costituiscono disparità di mero fatto, non censurabili nel giudizio costituzionale, citate, tra le tante, la sentenza n.374/2002 e l’ordinanza n. 267/2002.
- A proposito di discrezionalità legislativa nella materia, citate, da ultimo, la sentenza n. 180/2001 e l’ordinanza n. 342/2002.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di cumulo tra più pensioni, prevede, per la scelta del trattamento da integrare al minimo, criteri differenti a seconda che le pensioni appartengano alla stessa gestione ovvero a gestioni diverse, comprimendo nella prima ipotesi e nella generalità dei casi il diritto del pensionato a mezzi di sussistenza superiori al limite di povertà. Quanto alla pretesa violazione dell’art. 3 della Costituzione, gli argomenti addotti dal remittente non presentano, infatti, alcun elemento di novità rispetto a quelli già esaminati nella sentenza n. 18 del 1998 in riferimento ad analoghe questioni, considerato che talune asimmetrie che possono riscontrarsi nel momento applicativo del sistema di individuazione della pensione da integrare al minimo costituiscono disparità di mero fatto, insuscettibili di dare luogo a problemi di costituzionalità con riferimento al principio di eguaglianza. Quanto alla pretesa violazione dell’art. 38 della Costituzione, il riconoscimento dell’integrazione al minimo delle pensioni, per il soddisfacimento dei bisogni minimi di protezione della persona, può considerarsi di per sé sufficiente per garantire il rispetto del principio costituzionale invocato, dovendosi riconoscere al legislatore, in riferimento all’eventuale attribuzione di ulteriori benefici, un margine di discrezionalità – peraltro recentemente esercitata – anche in base alle risorse disponibili.
- Intorno alle asimmetrie che possono riscontrarsi nel sistema applicativo delle pensioni e che costituiscono disparità di mero fatto, non censurabili nel giudizio costituzionale, citate, tra le tante, la sentenza n.374/2002 e l’ordinanza n. 267/2002.
- A proposito di discrezionalità legislativa nella materia, citate, da ultimo, la sentenza n. 180/2001 e l’ordinanza n. 342/2002.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/1983
n. 463
art. 6
co. 3
legge
11/11/1983
n. 638
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte